Valutazione unitaria degli abusi edilizi e natura vincolata dell’ordine di demolizione (TAR Emilia-Romagna n. 1478 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli abusi edilizi devono essere valutati unitariamente e non in modo atomistico: l’Amministrazione deve apprezzare il pregiudizio al regolare assetto del territorio considerando l’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale e concorrente impatto. L’ordine di demolizione, avendo natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità violata, né la preventiva comunicazione di avvio del procedimento. Il decorso del tempo non determina mai un legittimo affidamento del privato alla conservazione dell’abuso, trattandosi di illecito permanente, e la demolizione può essere legittimamente ordinata anche al proprietario non responsabile della realizzazione dell’opera.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un compendio immobiliare in località Gesso, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva ordinato la demolizione di numerosi manufatti, ritenuti realizzati senza titolo e costituenti, unitariamente considerati, un intervento di nuova costruzione. Gli interessati deducevano la disparità di trattamento per il lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere, la natura pertinenziale di alcuni manufatti, la destinazione agricola di uno di essi e la mancata comunicazione di avvio del procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il primo motivo, relativo all’affidamento ingenerato dal decorso del tempo e dall’inerzia comunale. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 9/2017, ha rilevato che il tempo non fa insorgere alcun legittimo affidamento alla conservazione di una situazione abusiva, trattandosi di illecito permanente. Ha inoltre precisato che l’ordine di demolizione, essendo atto vincolato, non esige una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico al ripristino.

Quanto alla legittimazione passiva, la Corte ha osservato che la dichiarazione di uno dei ricorrenti di essere autore degli abusi, contenuta in un verbale dei Carabinieri Forestali, fa piena prova fino a querela di falso ai sensi dell’art. 2700 cod. civ.. In ogni caso, risultava irrilevante l’individuazione dell’autore materiale, poiché entrambi erano proprietari dei fondi e, per il principio dell’accessione, anche dei manufatti, potendo l’ordine essere legittimamente rivolto al proprietario non responsabile dell’abuso ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.

Con riferimento al secondo e terzo motivo, il Collegio ha rimarcato l’errore di prospettiva dei ricorrenti, che valutavano le opere singolarmente. La giurisprudenza richiede invece una visione complessiva dell’intervento: la pluralità di manufatti, descritti e documentati, integrava un’evidente nuova costruzione, rendendo le censure infondate.

Infine, il Tribunale ha escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, data la natura vincolata del provvedimento sanzionatorio: l’omissione non ne comporta l’illegittimità, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, non potendo il contraddittorio condurre a un esito diverso. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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