Subentro ERP solo con convivenza autorizzata dall’Aler (TAR Lombardia n. 1404 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il subentro nell’assegnazione di un alloggio ERP è disciplinato dall’art. 12, l. reg. Lombardia n. 16/2016 e dall’art. 21, reg. reg. n. 4/2017. La convivenza e la residenza che possono costituire titolo per il subentro sono esclusivamente quelle autorizzate dall’ente assegnante. La mera residenza anagrafica con il titolare del contratto non integra il requisito della convivenza continuativa richiesto dalla legge. Il discendente di primo grado può subentrare solo se l’ampliamento del nucleo familiare è stato autorizzato da almeno dodici mesi antecedenti il decesso dell’assegnatario. Accertata la carenza del requisito temporale, il diniego dell’Aler non richiede alcuna ulteriore motivazione o attività istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Aler ha rigettato la richiesta di subentro nell’appartamento ERP locato alla madre, deceduta a meno di dodici mesi dalla decorrenza dell’autorizzazione all’ampliamento del nucleo familiare, concessa dall’Ente a partire dal 22.1.2024.

Il ricorrente ha dedotto l’applicabilità della lett. b) dell’art. 21, reg. reg. n. 4/2017, invocando la convivenza con la madre a decorrere dal 2007 risultante dal certificato di residenza, e ha lamentato il difetto di motivazione e di istruttoria. L’Aler ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento di ampliamento del nucleo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha tralasciato l’esame della questione di rito, rilevando l’infondatezza nel merito del ricorso. Ha richiamato l’art. 12, l. reg. Lombardia n. 16/2016, che consente il subentro ai componenti del nucleo presenti all’atto dell’assegnazione e conviventi continuativamente con l’assegnatario fino al decesso, nonché a chi vi entra per ampliamento, e ai discendenti di primo grado a condizione che l’ampliamento sia stato autorizzato da almeno dodici mesi prima del decesso.

L’art. 21, reg. reg. n. 4/2017 distingue tre categorie: i componenti originari (lett. a), chi entra per ampliamento con convivenza continuativa (lett. b) e gli ascendenti e discendenti di primo grado con ampliamento autorizzato da almeno dodici mesi (lett. b bis).

Il Collegio ha ritenuto corretto l’inquadramento nella lett. b bis). L’alloggio, già assegnato al padre del ricorrente, era stato poi assegnato alla madre dal 30.11.2000, con nucleo composto dalla sola assegnataria. Il ricorrente non faceva parte di quel nucleo e, secondo il certificato storico di residenza, non ha convissuto continuativamente con la madre dalla data dell’assegnazione sino al decesso.

La giurisprudenza del Tribunale — richiamata con le pronunce TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 5 aprile 2011 n. 889, 27 novembre 2020 n. 2337, sent. n. 2885/2022 e sent. n. 2359/2024, confermata da Cons. Stato, sez. V, sent. n. 7354/2025 — ha chiarito che la convivenza e la residenza rilevanti per il subentro sono solo quelle autorizzate dall’Aler. La convivenza autorizzata è iniziata solo con il provvedimento del 5.2.2024, con decorrenza dal 22.1.2024.

Il decesso della madre è quindi intervenuto prima del decorso del termine di dodici mesi richiesto dalla lett. b bis): legittimamente l’Aler ha negato il subentro. Escluso il requisito sostanziale, non si configura alcun vizio di motivazione o di istruttoria. Il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *