Ottemperanza al giudicato e Commissario ad acta per il pagamento degli importi (TAR Piemonte n. 339 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario deve provare la conformità della copia rilasciata all’originale, la notificazione del titolo al debitore e l’inutile decorso del termine per l’adempimento spontaneo. Accertata l’omessa esecuzione, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine fissato. È doveroso nominare sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato. Il compenso del Commissario, affidato a un dipendente pubblico nell’ambito dei compiti istituzionali, è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1231/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 13/05/2024, chiedendo la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme liquidate in suo favore per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per complessivi € 3.000,00. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento del ricorso. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza dell’Amministrazione al giudicato.

I presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. risultano quindi integrati. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è stata onerata della comunicazione al Commissario del proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione della sentenza.

Quanto al compenso, il Tribunale ha ritenuto che le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, siano comprese in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono state distratte in favore del procuratore antistatario. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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