Improcedibilità per mancata impugnazione della delibera sopravvenuta sul recupero contributo (TAR Lazio n. 9308 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso le richieste di note di credito volte al recupero del contributo una tantum Covid-19 è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte non abbia impugnato la delibera sopravvenuta che rimodula il valore del contributo riconoscibile e ridetermina l’importo dei recuperi, trattandosi di atto direttamente lesivo e satisfattivo delle pretese azionate. La scelta della Regione di operare un taglio lineare delle richieste di contributo, nella misura del 26,44%, è proporzionata e non illogica, in quanto rispetta la par condicio degli aventi diritto ed è coerente con l’insufficienza della somma stanziata con legge regionale rispetto alle richieste pervenute. Il contributo una tantum, erogato con risorse del bilancio autonomo regionale e nel rispetto dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, è slegato dalla produzione effettiva delle strutture, sicché non sussiste un affidamento qualificato alla conservazione delle somme provvisoriamente erogate in acconto.
Il Fatto
Una società che gestisce una struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio sanitario regionale impugnava le note con cui l’ASL le richiedeva il versamento di note di credito per un valore complessivo di 1.328.503,78 euro, pari all’ammontare del contributo una tantum già corrisposto per l’anno 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 495, della legge n. 178/2020. La richiesta era collegata alla nota regionale che definiva il valore della produzione riconoscibile alle strutture private accreditate, evidenziando l’incompatibilità della corresponsione anticipata con l’equilibrio economico del SSR. La ricorrente deduceva difetto di motivazione, violazione del legittimo affidamento e disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: le censure attengono alle regole e ai criteri regionali che stabiliscono in astratto come debba essere determinata la remunerazione e come debbano essere effettuate le decurtazioni, con conseguente attrazione alla giurisdizione del giudice amministrativo. Ha invece accolto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando l’omessa impugnazione della delibera ASL sopravvenuta che, recependo la nota regionale, aveva rimodulato il valore delle note di credito e disposto un taglio lineare dei contributi richiesti nella misura del 26,44%, atto direttamente lesivo e satisfattivo degli interessi azionati.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto comunque infondato. L’art. 1, comma 2, del d.l. n. 57/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2023, ha previsto la possibilità per le Regioni di concedere il contributo una tantum alle strutture accreditate con risorse del bilancio autonomo regionale, fermo il limite del 90 per cento del budget e la garanzia dell’equilibrio economico del SSR. Essendo emersa l’insufficienza della somma stanziata di 56.000.000 di euro rispetto alle richieste, la Regione aveva legittimamente disposto un taglio lineare del 26,44% per riconoscere il contributo a tutte le strutture aventi diritto.
La scelta del taglio lineare è stata ritenuta proporzionata e non illogica, perché rispettosa della par condicio degli aventi diritto e coerente con la natura del contributo, slegato dalla produzione effettiva delle strutture e volto a ristorare i costi fissi sostenuti a seguito delle sospensioni di attività. Il difetto di motivazione è stato escluso, essendo sufficiente l’indicazione dei presupposti normativi e fattuali dell’atto. Quanto all’affidamento, la clausola di salvaguardia dell’equilibrio economico del SSR, contenuta nell’art. 1, comma 495, della legge n. 178/2020, attribuiva alla Regione una mera facoltà, senza individuare un puntuale diritto di rimborso, e presupponeva un disallineamento temporale tra l’erogazione regionale, provvisoria, e il bilancio consuntivo. Generica e non pertinente è stata infine ritenuta la censura di disparità di trattamento, sia rispetto alle strutture pubbliche sia rispetto agli operatori di altre Regioni, operando ciascun ente regionale nell’ambito della propria competenza in materia sanitaria.
Nota della Redazione
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