Esecuzione del giudicato e commissario ad acta per il pagamento (TAR Piemonte n. 341 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo giudiziale sia munito di copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c., sia stato notificato al soccombente presso il domicilio reale e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Accertata l’omessa esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza. Il compenso commissariale affidato a un dipendente pubblico si intende compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con dimidiazione e ulteriore riduzione in ragione della serialità della controversia.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, sezione Lavoro, pubblicata e notificata al Ministero soccombente, chiedendo la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme ivi liquidate. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento del ricorso.
La causa, trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio, è stata decisa con accoglimento della domanda di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.
Nel merito, non risultando contestata l’omessa ottemperanza al giudicato, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione resistente di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è stata onerata di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale nel termine di sette giorni.
Quanto al compenso, il Tribunale ha ritenuto che le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico, siano connesse ai relativi compiti istituzionali, con la conseguenza che il compenso deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggette a dimidiazione a norma dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto e ulteriormente ridotte in ragione della marcata serialità della controversia e della situazione di difficoltà operativa dell’Amministrazione intimata. Si provvede alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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