Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per le somme residue (TAR Molise n. 29 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, l’adempimento parziale intervenuto in pendenza di causa determina la cessazione della materia del contendere solo per le voci effettivamente soddisfatte, mentre per il residuo debito permane l’interesse del ricorrente e il ricorso è fondato. Il commissario ad acta può essere nominato fin d’ora, ratione muneris, per l’ipotesi di inottemperanza protratta oltre il termine assegnato. Sono dovute, oltre al capitale e agli accessori, le spese di registrazione della sentenza azionata e i bolli per l’attestazione del passaggio in giudicato, ove documentalmente sostenute. Il rifiuto di liquidare l’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è definitivo, restando salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione della sentenza con cui la Corte di Appello di Campobasso aveva condannato il Comune debitore al pagamento dell’indennità da reiterazione del vincolo espropriativo, oltre a spese legali e compenso del CTU posto definitivamente a carico dell’ente.

La sentenza azionata era stata notificata in forma esecutiva il 21.2.2025 e attestata come definitiva l’11.07.2025. Il Comune, costituendosi, ha rappresentato di avere riconosciuto il debito fuori bilancio e di avere eseguito un pagamento per un totale di € 45.684,31, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere. Il ricorrente ha replicato che residuavano ancora somme non corrisposte, senza contestazione avversaria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione, ravvisando l’ammissibilità del ricorso alla luce della dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda e della sua notificazione in forma esecutiva all’amministrazione debitrice.

Quanto agli adempimenti intervenuti, il Collegio ha rilevato che il pagamento della sorte capitale e degli accessori ha determinato una parziale cessazione della materia del contendere. Richiamando il principio secondo cui l’adempimento in pendenza di giudizio comporta la cessazione con spese a carico dell’amministrazione, il Tribunale ha ritenuto applicabile tale regola solo per la parte effettivamente eseguita.

Per il residuo, il ricorso è stato giudicato fondato. Il giudice ha individuato specificamente le voci ancora insoddisfatte: la somma anticipata al CTU, mai contestata dal Comune e produttiva di interessi dal dì del dovuto fino all’effettivo soddisfo, nonché le spese di registrazione dei provvedimenti azionati e i bolli per l’attestazione del passaggio in giudicato, ove documentalmente sostenute.

Il Tribunale ha pertanto ordinato all’ente di dare esecuzione ai pagamenti ancora dovuti entro il termine ultimativo di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inottemperanza perdurante, ha nominato fin d’ora, ratione muneris, il commissario ad acta nella persona del Dirigente dell’Ufficio Contabilità del Comune, destinato ad attivarsi su istanza di parte entro un ulteriore termine di 30 giorni.

Quanto all’ulteriore somma richiesta, il Collegio non ha ravvisato allo stato i presupposti per la liquidazione, in considerazione della stessa nomina del commissario; ha però espressamente riservato una diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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