Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 70 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., assicura l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto un credito in favore del lavoratore. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’Amministrazione dispone del termine dilatorio di centoventi giorni, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione esecutiva. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna un termine per il pagamento, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Gli interessi e gli accessori vanno verificati secondo i parametri del titolo e della legge, non vincolando l’Amministrazione i conteggi prodotti dal creditore.

Il Fatto

Il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la somma complessiva di euro 1.500,00, oltre spese legali distratte a favore dei difensori antistatari. La sentenza è passata in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ed è stata notificata in data 16.10.2024.

L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo. La parte creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare la conformazione al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e di condannare l’intimato alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme richieste, così come calcolata dalla parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Ciò vale in particolare per il capitale residuo e per gli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio osserva inoltre che è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tale disposizione riconosce alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici, dalla notificazione del titolo esecutivo, l’intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che impongono il pagamento di somme di danaro, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso va pertanto accolto, dichiarandosi l’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati. Il Collegio precisa che i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, se non nei limiti degli artt. 1282 segg. cod. civ. e delle ulteriori disposizioni applicabili.

Nel caso di inutile decorso del termine assegnato, è sin d’ora nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto alcun compenso. Non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è condannata alle spese, liquidate in dispositivo e distratte ai difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1282 c.c.

Tutte le 387 sentenze sull'art. 1282 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *