Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente: cessazione della materia del contendere e condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Sardegna n. 278 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione, successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso, provveda ad eseguire il giudicato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. L’adempimento tardivo non elide la responsabilità processuale della parte pubblica: le spese di lite restano a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, atteso che la P.A. ha dato esecuzione al comando giudiziale solo dopo l’instaurazione del giudizio. In considerazione della natura seriale del contenzioso e del carattere standardizzato dell’attività difensiva, la liquidazione equitativa può essere contenuta in misura ridotta, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, sezione lavoro, il riconoscimento del diritto a fruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della prestazione. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.
Nelle more del giudizio, l’Amministrazione provvedeva tardivamente all’accredito delle somme dovute. Il ricorrente dichiarava pertanto la sopravvenuta esecuzione del dictum giudiziale, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha dato atto che, a seguito dell’adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione, risultava conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto il pagamento a carico dell’Amministrazione resistente, richiamando il criterio della soccombenza virtuale: la P.A. aveva infatti adempiuto al comando giudiziale soltanto dopo l’incardinamento della causa, sicché la proposizione del ricorso si era resa necessaria per ottenere l’esecuzione del giudicato.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che il contenzioso in materia presenta natura seriale e che l’attività difensiva è caratterizzata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione. Sulla base di tali elementi, ha ritenuto equo liquidare le spese nella misura ridotta di euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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