Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente ai precari (TAR Molise n. 30 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato anche quando il titolo azionato consista in una sentenza emessa dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notifica di copia attestata conforme all’originale. L’accoglimento del ricorso comporta la fissazione di un termine per l’adempimento e la nomina del commissario ad acta per il caso di inottemperanza, restando la penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. subordinata alla valutazione dell’effettiva necessità.

Il Fatto

Un’istituzione scolastica, con sentenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il diritto di una docente precaria, titolare di supplenze in quattro anni scolastici, a fruire del beneficio della c.d. carta del docente, condannando il Ministero competente all’accredito della somma complessiva di euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo.

Passata la sentenza in giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la nomina immediata di un commissario ad acta e la fissazione della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per ogni successiva violazione. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali hanno attestato il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal giudice ordinario, e la notifica della stessa in copia conforme all’indirizzo PEC dell’Amministrazione.

Su quest’ultimo punto il Collegio ha richiamato le modifiche apportate all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022. A decorrere dal 28 febbraio 2023, per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente il rilascio di copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notifica adottate dalla ricorrente sono state pertanto ritenute adeguate.

Il TAR ha poi qualificato il titolo azionato — una sentenza del giudice ordinario del lavoro — come riconducibile al novero dei titoli attuabili mediante il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che appunto disciplina l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso.

Nel merito, la somma richiesta a titolo di sorta capitale è stata ritenuta corrispondente a quella liquidata nella sentenza da eseguire. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione nei sensi indicati, nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

Quanto alla richiesta di penalità, il Collegio ha escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per riconoscere l’ulteriore somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in ragione della contestuale nomina del commissario ad acta, destinato a fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento. Ha tuttavia riservato la possibilità di una diversa valutazione, su nuova istanza di parte, in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del commissario. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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