Ottemperanza al giudicato e criterio del maggior favore per il lavoratore riqualificato (Cons. Stato n. 10310 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato civile che abbia riqualificato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato, il criterio del maggior favore per il lavoratore impone di adottare, tra le soluzioni istruttoriamente prospettate, quella più vantaggiosa. Ove l’istruttoria non consenta di determinare l’orario effettivo, va riconosciuto il computo su 36 ore settimanali, in quanto la riduzione dell’orario integra un inadempimento datoriale insito nella mancata corretta riqualificazione del rapporto. Restano invece escluse le pretese non dotate di sufficiente specificazione probatoria. Il ricorso ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. è pertanto accolto, con declaratoria di nullità del provvedimento di liquidazione e condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze e al ricalcolo contributivo e pensionistico.
Il Fatto
Il ricorrente aveva agito in sede civile ottenendo una pronuncia del giudice del lavoro che riqualificava il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa intrattenuto con l’amministrazione scolastica in rapporto di lavoro subordinato, per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2018, con ordine di ricostruzione della carriera, riconoscimento delle differenze retributive rispetto al dipendente di ruolo comparabile, interessi e rivalutazione, oltre alla ricostruzione della posizione contributiva.
Con successiva sentenza di ottemperanza la Sezione aveva ordinato la liquidazione delle differenze. L’amministrazione provvedeva con un decreto che quantificava gli arretrati in € 3.667,14. Il lavoratore contestava i conteggi — progressione stipendiale, orario settimanale, voci della retribuzione base e della tredicesima, ricostruzione contributiva e TFR — e proponeva incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 6, cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Disposta istruttoria presso la ragioneria territoriale, nominata commissario ad acta, emergeva un duplice conteggio: € 3.667,14 con base di 30 ore settimanali e € 15.482,96 con base di 36 ore. L’ufficio riferiva di non disporre di elementi conoscitivi sull’orario, non ricavabili neppure dal giudicato.
Il Collegio risolve l’alternativa applicando il criterio del maggior favore per il lavoratore e riconosce le differenze parametrate a 36 ore settimanali. La soluzione si fonda sull’inadempimento datoriale insito nella riqualificazione del rapporto accertata in sede civile: il lavoratore avrebbe avuto diritto a quell’orario se correttamente inquadrato. L’incidente è pertanto accolto per questa parte.
Rigettate le residue pretese sul “maturato economico” derivante dalla riunificazione dei precedenti periodi lavorativi. La Corte rileva la carenza di specificazione: non è indicato se e come il trattamento economico contrattuale dovesse essere integrato da istituti di retribuzione individuale di anzianità, né con quali modalità; carente è anche la deduzione sulla collaborazione risalente al 2001. La domanda non supera il vaglio di specificità.
Quanto alla mancata riliquidazione del trattamento di fine servizio e alla ricostruzione contributiva, si tratta di adempimenti che l’amministrazione dovrà svolgere nei limiti delle proprie competenze, in conseguenza dell’accertamento delle maggiori retribuzioni. Sulle somme capitali spettano gli accessori ex art. 429 cod. proc. civ.: rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT FOI e interessi compensativi al saggio legale, con decorrenza dalla maturazione del singolo emolumento e scadenza all’effettivo pagamento.
In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara la nullità del decreto di liquidazione, condanna l’amministrazione al pagamento della somma quantificata dal commissario, ordina la riliquidazione del TFR e il riconteggio della retribuzione pensionabile, assegnando il termine di 90 giorni dalla comunicazione. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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