Incompatibilità ambientale e trasferimento d’autorità nel Corpo Forestale (TAR Calabria n. 224 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità per motivi di opportunità non ha carattere sanzionatorio né disciplinare, ma presuppone la sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell’amministrazione, riconducibile alla presenza del dipendente in una determinata sede. I poteri discrezionali dell’amministrazione sono sindacabili ab externo dal giudice amministrativo nei soli limiti della grave e manifesta illogicità, del travisamento dei fatti e dell’incompletezza della motivazione, restando esclusa ogni indagine di merito. La mera presenza nella sede richiesta di un congiunto che eserciti la professione forense non integra di per sé una condizione di incompatibilità ambientale. Il provvedimento che dispone il trasferimento su tali basi è illegittimo per difetto dei presupposti e difetto di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al Corpo forestale, chiede l’annullamento della determina con cui è stato disposto il suo trasferimento d’autorità a una stazione Carabinieri Forestale, in luogo dell’assegnazione al Nucleo Tutela Biodiversità che aveva richiesto. Dopo aver vinto un concorso interno per l’ammissione al corso per Allievi Marescialli, l’istanza di trasferimento è stata archiviata e la sua posizione riesaminata al termine del corso.
L’amministrazione ha fondato il diniego su asseriti profili ostativi: presunti rapporti conflittuali con l’ex coniuge, la presenza nel territorio del fratello e della sorella, avvocato del Foro locale. Quest’ultima, in particolare, avrebbe assunto la difesa della controparte di una congiunta di un superiore gerarchico del ricorrente. Il ricorrente deduce difetto di motivazione, violazione del d.P.R. n. 90/2010 ed eccesso di potere. L’amministrazione resiste, qualificando il provvedimento come assegnazione di prima sede.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale tratta congiuntamente ricorso principale e motivi aggiunti e li accoglie. La difesa erariale sostiene che il provvedimento non sarebbe un trasferimento d’autorità, ma un’assegnazione di prima sede conseguente al superamento del concorso. Il Collegio respinge la riqualificazione: la destinazione è qualificata come trasferimento d’autorità dalla stessa amministrazione, che l’ha fondata su profili di incompatibilità.
Il giudice richiama il principio secondo cui il trasferimento per motivi di opportunità non ha carattere sanzionatorio né disciplinare ed è condizionato alla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell’amministrazione. Competono all’amministrazione ampi poteri discrezionali, sindacabili ab externo per grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti e incompletezza della motivazione, con esclusione di ogni indagine di merito.
Gli assunti dell’amministrazione non superano il vaglio. Il Collegio rileva che la congiunta di un superiore gerarchico del ricorrente — redattore della nota posta a base del provvedimento — è parte in una controversia in cui la sorella dell’esponente è difensore dell’avversario. La sola appartenenza della sorella al Foro locale non consente di evincere alcun profilo di incompatibilità. Le tensioni con l’ex coniuge sono prive di riscontri, risultando ex actis un accordo di scioglimento del matrimonio risalente al 2016.
Quanto alle vicende del periodo di servizio presso la precedente stazione, manca un’adeguata valutazione della loro esatta portata e dell’attuale incidenza sui profili di incompatibilità. Le censure di eccesso di potere per difetto dei presupposti e di difetto di motivazione sono quindi fondate. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvo il riesercizio del potere; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.