Fascia di rispetto autostradale e divieto assoluto di ricostruzione anche fedele (Cons. Stato n. 10315 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La fascia di rispetto autostradale, disciplinata dall’art. 18 cod. strada in combinato disposto con l’art. 28, comma 1, d.P.R. n. 495/1992, integra un vincolo di inedificabilità assoluta, preordinato alla sicurezza della circolazione e alla libera fruibilità dell’arteria da parte del concessionario. Tale vincolo opera direttamente e automaticamente e non ammette prova contraria circa l’effettiva pericolosità dell’opera. La locuzione “demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni” ricomprende qualsiasi intervento che, dopo l’integrale abbattimento del manufatto, ne determini la nuova realizzazione, a prescindere dalle qualificazioni edilizie e dall’assenza di ampliamenti di superficie o volume. La normativa speciale stradale non è eterointegrabile con le nozioni del testo unico edilizia, sicché la demo-ricostruzione fedele di un edificio ricadente nella fascia resta vietata e non è sanabile.
Il Fatto
Le proprietarie di un immobile adibito a laboratorio artigianale, magazzino e serbatoio d’acqua chiedevano al Comune l’attestazione di conformità e, in seguito, una nuova sanatoria per i lavori realizzati in difformità dalla concessione in sanatoria del 2001. A seguito di sopralluogo il Comune accertava la totale demolizione del preesistente organismo edilizio e la sua parziale ricostruzione.
L’istruttoria rilevava che l’immobile ricadeva nella fascia di rispetto autostradale di trenta metri dell’A12 e respingeva la sanatoria. Il TAR Toscana annullava il diniego, ritenendo che la ricostruzione fedele, senza novum planivolumetrico, non ricadesse nel divieto. Il Comune e la società concessionaria proponevano appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente esaminato l’esito della verificazione disposta con ordinanza istruttoria, con cui si è accertato che l’edificio ricade parzialmente entro la fascia di trenta metri, applicando il criterio radiale del buffer in assenza di metodo normativamente prescritto. Il Collegio ha ritenuto il metodo scientificamente ineccepibile, perché coerente con la ratio della fascia, che esige uno spazio territoriale il più possibile integro.
Nel merito, il Consiglio di Stato ha respinto la lettura sistematica del TAR. L’art. 28 d.P.R. n. 495/1992 persegue una finalità specifica di sicurezza stradale e non può essere interpretato congiuntamente alle norme edilizie e civilistiche. Richiamando Cass. sez. I n. 2656/2015, si è ribadito che la fascia risponde all’esigenza di evitare pregiudizi alla percorribilità delle strade e di assicurare l’incolumità, con carattere generale e inderogabile.
La normativa speciale considera qualsiasi ricostruzione come soggetta alle distanze dal confine stradale. Il termine “ricostruzioni” comprende, a prescindere dalle qualificazioni edilizie, tutti gli interventi che dopo l’integrale demolizione determinano la nuova realizzazione. Il Collegio ha escluso il ricorso all’analogia, non sussistendo alcuna lacuna, e ha confermato l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato sul carattere assoluto del vincolo, non sanabile neppure ex art. 33 l. n. 47/1985.
Quanto alla cartografia della concessionaria, la Sezione ha ritenuto che il Comune avesse svolto una propria autonoma misurazione e che la società fosse soggetto qualificato, autorità preposta alla tutela del vincolo. L’appello è stato quindi accolto e il ricorso introduttivo respinto, con compensazione delle spese del doppio grado e compenso del verificatore a carico delle appellate.
Nota della Redazione
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