Ottemperanza a decreto ingiuntivo, termini e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1687 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il ricorso di cui all’art. 114 c.p.a. presuppone la definitività del titolo azionato e l’inutile decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Verificati tali presupposti, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine determinato. Decorso inutilmente tale termine, il giudice nomina un commissario ad acta, il cui munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso dell’ausiliario è liquidato con successivo decreto collegiale, con parcella da presentare a pena di decadenza nei termini di legge decorrenti dal compimento dell’ultimo atto esecutivo.

Il Fatto

Una società titolare del servizio di gestione dei rifiuti in ambito territoriale ottimale, dopo aver ottenuto dal Tribunale ordinario di Palermo un decreto ingiuntivo nei confronti di un Comune, per un importo di oltre centomila euro oltre accessori, e dopo che quel provvedimento era divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione, ha notificato il titolo all’ente debitore.

Decorso inutilmente il termine dilatorio senza che l’amministrazione provvedesse al pagamento, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Sotto il primo profilo, dal compendio documentale emerge il passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla produzione in atti del decreto dichiarato esecutivo.

Sotto il secondo profilo, il Tribunale ha accertato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è stata data prova. Entrambi i requisiti risultano quindi integrati, con conseguente accoglimento del ricorso.

Il giudice ha pertanto ordinato all’amministrazione intimata di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di decorso infruttuoso di tale termine, il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Agrigento, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze, il quale provvederà su sollecitazione della parte interessata entro ulteriori sessanta giorni.

Il Collegio ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto un precedente del giudice amministrativo siciliano. Quanto al compenso, la liquidazione avverrà con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, il cui dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione. Il commissario dovrà inoltre depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura telematica P.A.T.

Infine, le spese di lite, liquidate secondo le tabelle ministeriali in ragione del valore della controversia e della materia, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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