Impianti fotovoltaici a terra in area agricola senza deroga dei 500 metri (TAR Emilia-Romagna n. 269 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in zone classificate agricole, la deroga al divieto generale prevista dall’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2), d.lgs. n. 199/2021 presuppone la vicinanza a un impianto industriale o a uno stabilimento come definiti dall’art. 268, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152/2006. Le due nozioni costituiscono un’endiadi e designano un complesso stabile di beni approntati per un’attività economica produttiva di emissioni. L’impianto fotovoltaico, per sua natura privo di emissioni in atmosfera, non è né impianto industriale né stabilimento, sicché attorno ad esso non si genera la fascia di 500 metri utilizzabile per nuovi impianti. Ne consegue che l’area agricola prescelta non è idonea e resta operativo il divieto di installazione.
Il Fatto
La ricorrente, società attiva nella produzione di energia da fonte rinnovabile, ha presentato alla Regione un’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per un impianto fotovoltaico a terra da collocarsi in area agricola, in prossimità di un altro impianto fotovoltaico esistente. L’Amministrazione regionale ha dichiarato l’improcedibilità dell’istanza, rilevando che il progetto non raggiunge la soglia di competenza regionale e segnalando, in via conoscitiva, la non idoneità del sito.
La società ha poi presentato ad ARPAE l’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 190/2024. Con provvedimento del 10 ottobre 2025 l’Agenzia ha comunicato l’improcedibilità, poiché l’area non rientra tra quelle idonee e l’impianto, collocato su suolo agricolo, non sarebbe autorizzabile. La società ha impugnato il provvedimento di ARPAE, la nota regionale del 1° aprile 2025 e il parere regionale del 24 maggio 2024, deducendo vizi procedimentali, errori interpretativi sulla nozione di stabilimento industriale e, in subordine, illegittimità costituzionale ed eurounitaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura di incompetenza della Regione. Nel provvedimento di improcedibilità dell’istanza di screening l’Amministrazione regionale si è espressa solo sulla soglia di verifica, limitandosi a una mera segnalazione conoscitiva indirizzata anche all’Amministrazione competente per la fase autorizzativa. Manca, dunque, una statuizione provvedimentale sulla non autorizzabilità del progetto.
Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e all’omesso preavviso di rigetto, il Tribunale richiama l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. In presenza di provvedimenti di carattere vincolato, fondati sull’oggettiva inidoneità dell’area, gli adempimenti partecipativi non avrebbero potuto condurre a conclusioni diverse. Quanto alla mancata convocazione della conferenza di servizi ex art. 9, comma 8, d.lgs. n. 190/2024, il procedimento si è arrestato in una fase anteriore a quella istruttoria, per il difetto di un presupposto ineludibile.
Sul nucleo della controversia, il Collegio aderisce all’impostazione del TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, n. 762 del 23.04.2026. L’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2), d.lgs. n. 199/2021 rinvia all’art. 268, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152/2006 per individuare impianti industriali e stabilimenti attorno ai quali è consentito installare fotovoltaici in zona agricola. “Impianto industriale” e “stabilimento” formano un’endiadi: indicano un complesso stabile di beni mobili e immobili destinato a un’attività economica produttiva di emissioni. È la vicinanza a un’attività potenzialmente inquinante a giustificare il consumo di suolo agricolo.
Il ragionamento è confermato dai criteri dell’art. 20, che privilegiano aree industriali dismesse, aree compromesse e superfici già edificate. L’impianto fotovoltaico, privo di emissioni, non è stabilimento: ammettere il contrario produrrebbe un effetto domino, poiché ogni impianto consentirebbe di realizzarne un altro entro i 500 metri, a scapito del contenimento del consumo di suolo agricolo.
Infine, il Collegio ritiene non decisivo l’art. 5 del d.l. n. 63/2024, convertito con legge n. 101/2024. Il comma 1-bis dell’art. 20 pone un divieto generale di installazione in zona agricola, salvo le deroghe del comma 8 richiamate. Poiché il preesistente impianto fotovoltaico non è riconducibile alla nozione di impianto industriale, la deroga non opera e il divieto resta applicabile. Ne segue l’irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale e della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la parziale novità delle questioni.
Nota della Redazione
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