Ottemperanza al giudicato di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 117 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che liquida l’equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo al giudicato quando notificato e non opposto. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, sussiste l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione. Il giudice dell’ottemperanza ordina l’adempimento entro un termine e nomina commissario ad acta per il caso di inerzia. Al commissario non spetta compenso, per il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti ex art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

I ricorrenti avevano ottenuto dalla Corte d’appello di Lecce un decreto di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di somme a titolo di equa riparazione, oltre interessi e spese, con distrazione in favore del difensore. Il decreto era stato notificato al Ministero, munito di formula esecutiva, e non era stato opposto.

L’amministrazione non aveva corrisposto quanto dovuto. I ricorrenti avevano trasmesso la dichiarazione richiesta dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, attestante la mancata riscossione e l’assenza di azioni per il medesimo credito. Trascorso inutilmente il termine semestrale, hanno proposto ricorso per ottemperanza al giudicato davanti al TAR Puglia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero e non è stato proposto mezzo di impugnazione. La regolarità in rito del ricorso per ottemperanza è quindi confermata.

Il giudice verifica poi i presupposti dell’esecuzione. Richiama l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, rilevando il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo. Considera altresì la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, con cui i ricorrenti hanno attestato la mancata riscossione, l’assenza di azioni giudiziarie per il medesimo credito, l’importo ancora dovuto e la modalità di riscossione prescelta.

Accerta quindi che è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza pagamento, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001. Ne deriva l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Il Collegio fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per l’adempimento. Per il caso di inerzia nomina commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Esclude espressamente ogni compenso per il commissario, richiamando l’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Il Ministero è infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre al rimborso delle spese vive successive e accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per proporre l’ottemperanza. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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