L’accesso alla transazione richiede la pendenza del giudizio risarcitorio (TAR Lazio n. 6968 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto per l’accesso alla transazione disciplinata dall’art. 33 della legge n. 222/2007 e dall’art. 2, commi 361 e 362, della legge n. 244/2007 è la pendenza del giudizio risarcitorio, che deve permanere fino alla sottoscrizione dell’atto transattivo. L’emanazione di una sentenza passata in giudicato, ancorché limitata al quantum debeatur, determina il venir meno della res litigiosa e preclude l’accesso alla procedura transattiva, operando il sistema come alternativa non cumulativa rispetto alla tutela giurisdizionale ordinaria. L’annullamento del primo provvedimento di diniego non comporta automaticamente l’accoglimento dell’istanza, ma impone all’Amministrazione di rideterminarsi conformemente ai canoni di legittimità individuati dalla pronuncia, potendo essa sollevare tutte le questioni rilevanti in sede di riesame, secondo il principio del c.d. one shot temperato.
Il Fatto
Il ricorrente, danneggiato da trasfusioni, aveva aderito alla procedura transattiva di cui alle leggi n. 222/2007 e n. 244/2007 presentando domanda nel gennaio 2010, quando il giudizio risarcitorio instaurato nel 2005 contro il Ministero della Salute era ancora pendente. A seguito di una prima reiezione della domanda per presunta tardività, il TAR Lazio, con sentenza n. 10133/2024, aveva annullato il provvedimento, rilevando che il termine di presentazione era stato rispettato. L’Amministrazione, rideterminandosi, ha però nuovamente rigettato l’istanza, evidenziando che nel frattempo la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 2015 passata in giudicato, aveva condannato il Ministero al pagamento della somma di euro 72.846,00 a titolo di risarcimento del danno, detratto l’indennizzo già erogato. Avverso tale secondo diniego il ricorrente ha proposto ricorso, deducendo la violazione del giudicato amministrativo e contestando la legittimità del nuovo rigetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, richiamando la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2020 e del Consiglio di Stato n. 2146/2024, secondo cui la pendenza del giudizio risarcitorio costituisce presupposto vincolato per l’accesso alla transazione. Tale requisito non rileva solo al momento della domanda, ma deve permanere per tutta la durata del procedimento, fino alla sottoscrizione dell’atto transattivo. L’intervenuta sentenza definitiva sul quantum debeatur, come nel caso di specie, fa quindi venir meno la res litigiosa, che è elemento essenziale dello schema negoziale della transazione ex art. 1965 cod. civ..
Quanto alla dedotta violazione del giudicato, il Collegio ha chiarito che l’annullamento disposto con la sentenza n. 10133/2024 non equivaleva all’accoglimento della domanda, ma imponeva al Ministero di riesaminare l’istanza senza il vizio riscontrato. Il nuovo provvedimento di rigetto, fondato sul sopraggiunto giudicato civile, non si pone in contrasto con l’effetto conformativo della pronuncia, essendo basato su circostanze differenti da quella esaminata nel precedente giudizio amministrativo.
Il Tribunale ha infine escluso che il ritardo dell’Amministrazione nella definizione del procedimento possa determinare l’accesso alla transazione, configurando al più un autonomo profilo risarcitorio. La chiusura del giudizio risarcitorio realizza integralmente l’interesse del danneggiato, rendendo non cumulabili l’equivalente monetario liquidato dal giudice e l’indennizzo transattivo, in linea con la funzione alternativa dell’istituto.
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Nota della Redazione
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