Aspettativa per infermità e riduzione della retribuzione al 50% (TAR Trentino-Alto Adige n. 4 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di aspettativa per infermità del dipendente della Polizia di Stato, la riduzione del trattamento economico al 50% oltre il dodicesimo mese trova il proprio fondamento nell’art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009, che la correla alla mancata attivazione delle procedure di transito in altri ruoli. L’art. 8 del d.P.R. n. 339/1982 opera, invece, quale norma speciale di deroga riferibile esclusivamente all’ipotesi di transito a domanda del dipendente giudicato inidoneo in altro ruolo, assicurando in quel caso lo stipendio in godimento alla data di accertamento della non idoneità. Ne segue che, ove il dipendente non abbia dato corso ad alcuna procedura di transito, la disciplina invocata non è applicabile e la decurtazione è legittima. Il provvedimento non è affetto da difetto di motivazione né da violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, quando la partecipazione procedimentale sia stata di fatto garantita.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, è stato collocato, su propria domanda, in aspettativa per infermità. Con decreto del Commissario del Governo per la Provincia di Trento, l’amministrazione ha riconosciuto il trattamento economico intero per i primi dodici mesi e lo ha ridotto al 50% per il periodo successivo, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009. È pacifico che l’infermità non derivi da causa di servizio.
Avviate le procedure di recupero delle somme erogate in eccedenza, il ricorrente ha diffidato l’amministrazione dal procedere. Dopo la sospensione della trattenuta, ha impugnato il decreto commissariale davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 339/1982 e, in via ulteriore, il difetto di motivazione e la violazione del giusto procedimento.
La Motivazione della Corte
Il tribunale ha respinto il primo motivo. Il ricorrente aveva sostenuto che l’amministrazione avesse applicato l’art. 68 del d.P.R. n. 3/1957, invocando in senso opposto la normativa speciale dell’art. 8 del d.P.R. n. 339/1982. La ricostruzione è errata: il decreto richiama testualmente l’art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009, che rende ripetibile la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese e la totalità di quelle erogate oltre il diciottesimo.
Il collegio ha poi escluso la pertinenza del richiamo all’art. 8 del d.P.R. n. 339/1982. La norma riguarda le ipotesi di trasferimento nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato. Nel caso concreto, il dipendente non ha attivato alcuna procedura di transito, come confermato in udienza, e continua a prestare servizio presso l’amministrazione di appartenenza. Il presupposto applicativo della disciplina invocata risulta quindi del tutto assente.
A sostegno di tale lettura il tribunale richiama il precedente del Cons. Stato, Sez. III, n. 109 del 2014, secondo cui la norma citata consente il transito a domanda in altro ruolo assicurando, nel solo periodo intercorrente tra la richiesta e l’effettivo trasferimento, l’aspettativa con lo stipendio in godimento. Coerente con tale ricostruzione è anche il rinvio operato dalla circolare n. 333-D/116.M.3.1 del Ministero dell’Interno, richiamata dal decreto ministeriale del 22 ottobre 2024, all’art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009 e agli artt. 68 e 70 del d.P.R. n. 3/1957.
Anche il secondo motivo è stato rigettato. Il tribunale ha rilevato che la partecipazione del ricorrente al procedimento è stata ampiamente garantita, essendo egli intervenuto a più riprese con osservazioni e sollecitazioni; il provvedimento dà conto delle domande presentate e richiama le osservazioni formulate in data 7 maggio 2024. Non è necessaria, secondo il consolidato indirizzo richiamato, un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali, essendo sufficiente che dalla motivazione emerga che l’amministrazione ne abbia tenuto conto nel loro complesso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della materia.
Nota della Redazione
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