Accesso agli atti di recupero crediti sanitari e interesse strumentale del ricorrente (TAR Sicilia n. 2183 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti amministrativi, l’art. 22 della legge n. 241/1990 richiede che il richiedente sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. La nozione di situazione giuridicamente rilevante è più ampia di quella di interesse all’impugnativa e non presuppone una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo. La strumentalità dell’accesso va intesa in senso ampio, come utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, non necessariamente connessa all’esercizio del diritto di difesa in giudizio. Quando l’accesso è preordinato all’utilizzazione in un giudizio, il giudice amministrativo non può compiere alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda sottostante, né sulla rilevanza dei documenti rispetto ad essa, spettando tale valutazione al giudice chiamato a decidere.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto all’ASP di Messina, con pec del 24/11/2025, di accedere agli atti relativi all’azione di recupero di crediti per prestazioni sanitarie asseritamente fruite in regime di esenzione per reddito nelle annualità 2015 e 2016. L’istanza riguardava, tra gli altri, la copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento, l’indicazione della prestazione e della data di erogazione, il prospetto contabile della quota di partecipazione alla spesa e ogni altro atto presupposto o connesso.

Non ricevendo riscontro, il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. per l’accertamento del diritto di accesso e la condanna dell’Amministrazione all’ostensione. L’ASP, pur ritualmente intimata, non si è costituita. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha consegnato parte della documentazione, relativa ai punti b) e c) dell’istanza, mentre è rimasto inadempiuto l’obbligo quanto ai documenti indicati alle lettere a), d) ed e).

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere in relazione ai documenti già trasmessi, corrispondenti a quelli indicati nelle lettere b) e c) dell’istanza. La controversia si è quindi concentrata sulle residue pretese conoscitive.

Sul merito il Collegio ha richiamato i propri precedenti di sezione su fattispecie analoghe, osservando come l’art. 22 della legge n. 241/1990 richieda un interesse diretto, concreto e attuale, ma come la nozione di situazione giuridicamente rilevante sia distinta e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa. La legittimazione all’accesso spetta a chiunque dimostri che gli atti procedimentali abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, a prescindere dalla lesione di una posizione giuridica.

Il Tribunale ha poi richiamato la giurisprudenza amministrativa, secondo cui la strumentalità del diritto di accesso non impone che la domanda ostensiva sia unicamente finalizzata all’esercizio del diritto di difesa in giudizio, essendo sufficiente l’utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante. Ha inoltre ribadito che, quando l’accesso è preordinato all’utilizzo in un giudizio, il giudice amministrativo non può valutare la fondatezza della domanda sottostante né la rilevanza dei documenti, spettando tale apprezzamento al giudice chiamato a decidere.

Applicando tali principi, il Collegio ha ritenuto che il ricorrente abbia dimostrato un interesse qualificato, diretto e personale, avendo rappresentato di voler agire in giudizio a fronte di ritenute irregolarità dell’Amministrazione. Ha quindi ordinato all’ASP di Messina di consentire l’accesso, mediante esame ed estrazione di copia, ai documenti (ove esistenti) corrispondenti alle lettere a), d) ed e) dell’istanza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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