Ottemperanza al giudicato sul bonus carta docente e commissario ad acta (TAR Marche n. 158 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto al c.d. “bonus carta docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, decorso inutilmente il termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, salvo le somme già corrisposte. Alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, per provvedere entro i successivi centoventi giorni. L’Amministrazione resistente, la cui inerzia non risulti contestata al momento della presentazione del ricorso, va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Il Fatto

Con sentenza del giudice del lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali erano stati condannati ad assegnare in favore della parte ricorrente le somme riconosciute a titolo di bonus carta docente per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese distratte in favore del procuratore antistatario. Sulla sentenza, regolarmente notificata, si è formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale.

La parte ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito dall’Amministrazione e propone ricorso per l’ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale; l’Ufficio Scolastico Regionale non si costituisce. All’udienza camerale la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è procedibile, essendo decorso, tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dello stesso, il termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

Nel merito, il ricorso è fondato: il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine di art. 14 d.l. n. 669 del 1996, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il ricorso va quindi accolto. Va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, con assegnazione del termine di trenta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale ministeriale. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo contestato l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente è condannata al relativo pagamento, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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