Ammonimento del Questore: legittimo anche su prova indiziaria e senza querela (TAR Lombardia n. 2876 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del Questore, previsto dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009, presuppone le condotte descritte dall’art. 612-bis cod. pen., ma non è ancorato ai medesimi requisiti probatori del processo penale. Il provvedimento è legittimo anche in assenza di piena prova della responsabilità dell’ammonito, potendo fondarsi su un quadro indiziario idoneo a evidenziare un vulnus, anche solo potenziale, alla riservatezza della vita di relazione o all’integrità della persona. La valutazione sulla fondatezza dell’istanza e sugli elementi di riscontro necessari rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai casi di insussistenza manifesta dei presupposti di fatto, di manifesta irragionevolezza e di sproporzione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento emesso dal Questore di Milano nel settembre 2023 e il successivo provvedimento del Prefetto che ha respinto il ricorso gerarchico, chiedendone l’annullamento davanti al TAR Lombardia.
L’atto era stato adottato a seguito della richiesta di una donna, legata al ricorrente da una precedente relazione sentimentale, che aveva rappresentato di essere stata contattata con insistenza dopo aver comunicato per iscritto la volontà di interrompere il rapporto. Il ricorrente ha contestato il difetto di istruttoria, la mancanza dei presupposti dell’art. 612-bis cod. pen. e la sproporzione della misura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’inquadramento della fattispecie. L’art. 8 del d.l. n. 11/2009 consente alla persona offesa di richiedere al Questore l’ammonimento prima che sia proposta querela per i reati di cui agli artt. 612-bis e 612-ter cod. pen. Il provvedimento non invita a desistere da un reato già perfetto, ma avverte che la reiterazione delle condotte può far superare la soglia della rilevanza penale; ciò nonostante produce effetti rilevanti, dall’adozione di provvedimenti in materia di armi all’aumento della pena e alla procedibilità d’ufficio.
Presupposto della misura sono le condotte che integrano il delitto di atti persecutori. Tuttavia, la correlazione tra disciplina amministrativa e disciplina penale, unita alla finalità preventiva, induce a ritenere che l’intervento del Questore non sia ancorato agli stessi presupposti del processo penale, distinguendosene sia sul piano della ricognizione dei fatti sia su quello dei mezzi di prova (Cons. Stato, Sez. III, n. 2545 del 2020; Sez. II n. 8679 del 2021). Esso è legittimato anche da condotte che, pur prive degli stringenti requisiti dell’art. 612-bis cod. pen., si rivelino potenzialmente atte ad assumere connotati delittuosi; l’apprezzamento della fondatezza della richiesta e l’individuazione dei riscontri è rimesso alla discrezionalità amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 7971 del 2020).
Da qui il limite del sindacato giurisdizionale, circoscritto ai casi di insussistenza manifesta dei presupposti, di manifesta irragionevolezza e sproporzione, senza sostituzione del giudice all’Autorità nella valutazione di merito (Cons. Stato, Sez. III, n. 6958 del 2021). Non è richiesta la piena prova della responsabilità, bastando un quadro indiziario (Cons. Stato, Sez. III, n. 4127 del 2015).
Sul piano istruttorio, il Collegio rileva che è stata sentita una collega della donna, che ha riferito dei contatti cercati dal ricorrente presso l’ufficio e l’abitazione e della modifica delle abitudini di vita della donna. La mancata consegna della dichiarazione a seguito di accesso non determina l’illegittimità dell’atto, trattandosi di fatto successivo, ma consente la proposizione di motivi aggiunti; il ricorrente ha comunque contestato nel merito la rilevanza della testimonianza, con esclusione di lesione del diritto di difesa.
La condotta di reiterata ricerca della persona — presentazioni a casa e sul posto di lavoro, accesso alla porta, intenzione di contattare i genitori della donna — è stata ritenuta idonea a creare allarme e a interferire con le modalità di vita della donna. Il giudizio del Questore non è apparso sproporzionato, sussistendo la chiarezza dell’interruzione del rapporto, la persistenza della condotta unilaterale, l’idoneità delle modalità a creare allarme e la modifica dei modi di vita della donna. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori
- Art. 612-ter c.p. – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti