Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Marche n. 698 del 23.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Formatosi il giudicato sulle sentenze del giudice del lavoro che riconoscono il diritto a percepire le somme liquidate, l’Amministrazione è tenuta alla loro integrale esecuzione. Il ricorso per ottemperanza è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica del titolo, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Costituitasi la PA solo formalmente e non opposta alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, il ricorso è fondato. All’Amministrazione va assegnato un termine per adempiere e, per il caso di inutile decorso, va nominato il commissario ad acta.

Il Fatto

Con due sentenze il Giudice del Lavoro ha dichiarato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati, con le modalità ivi precisate. Le pronunce hanno altresì posto a carico dell’Amministrazione le spese di lite.

Sulle citate sentenze, regolarmente notificate, si è formato il giudicato, come da attestazioni della Cancelleria prodotte in giudizio. La parte ricorrente lamenta che in entrambi i titoli azionati il giudicato non è stato eseguito e agisce per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la procedibilità del ricorso di ottemperanza. Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica delle sentenze all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stati eseguiti i titoli indicati in epigrafe. Il Tribunale rileva che, in presenza dei presupposti di legge e in particolare del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, la PA, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il ricorso va quindi accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alle sentenze in epigrafe, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tale fine il Collegio assegna il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Questi assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche avvalendosi di un funzionario delegato.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata al relativo pagamento negli importi liquidati in dispositivo, anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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