Carta docente, inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Calabria n. 716 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. è fondato quando l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, non abbia dato esecuzione al titolo esecutivo formatosi nei suoi confronti. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di persistente inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Il Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, con sentenza n. 480 pubblicata il 12 aprile 2024, ha riconosciuto il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento tramite la Carta Docente.

La sentenza, notificata in copia conforme al Ministero e passata in giudicato, non è stata eseguita. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’integrale esecuzione del titolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il titolo azionato è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Dà atto che è decorso anche il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

La documentazione in atti e le difese delle parti comprovano che l’amministrazione, a tutt’oggi, non ha dato esecuzione al titolo. Le resistenti si sono costituite con atto di mera forma, senza allegare alcun adempimento.

Il ricorso è pertanto fondato e viene accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero e delle amministrazioni scolastiche periferiche resistenti e assegna, per adempiere, il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, su istanza del ricorrente attestante il perdurante inadempimento, provvederà entro i sessanta giorni successivi, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi relazione sugli adempimenti realizzati.

Il Tribunale delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine concesso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *