Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in materia di prevenzione collaborativa (TAR Puglia n. 1075 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso giurisdizionale amministrativo qualora la parte ricorrente dichiari espressamente, nel corso del giudizio, che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa. La declaratoria di improcedibilità, avendo natura formale, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, senza che rilevi l’esito del provvedimento impugnato. Il giudice amministrativo, pertanto, non è chiamato a pronunciarsi nel merito sulla legittimità dell’atto impugnato, limitandosi a rilevare il sopravvenuto difetto di interesse processuale.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia avverso il provvedimento con cui l’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Lecce l’aveva sottoposta, per un periodo di sei mesi, alle misure di prevenzione collaborativa antimafia ai sensi dell’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, disponendo contestualmente la nomina di un esperto con funzioni di supporto all’attuazione delle misure. Unitamente all’impugnazione, la società aveva richiesto il risarcimento del danno. Nel corso del giudizio, tuttavia, la parte ricorrente ha depositato una dichiarazione in data 11.4.2025 con cui ha espressamente rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione della causa.

La Motivazione del Tribunale

Il TAR Puglia, nel dichiarare l’improcedibilità del ricorso, ha fatto applicazione del principio generale in forza del quale la sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla stessa parte ricorrente, determina l’impossibilità di procedere all’esame nel merito delle domande proposte. Il giudizio, pertanto, si conclude con una pronuncia di rito che non entra nel merito della legittimità del provvedimento prefettizio di prevenzione collaborativa.

La decisione assume rilievo in quanto la natura processuale della pronuncia comporta che non vi sia alcuna statuizione sulla fondatezza delle censure formulate avverso il decreto ex art. 94-bis cit., né sulla domanda risarcitoria conseguenziale. La società ricorrente, dichiarando il proprio disinteresse alla definizione del giudizio, ha infatti implicitamente rinunciato a ogni utilità che sarebbe potuta derivare da una decisione di merito.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione, in ragione della natura formale della decisione che non consente di valutare la fondatezza delle rispettive pretese. Tale regola, coerente con il principio della soccombenza virtuale attenuata nei giudizi definiti con pronunce di rito, evita che la parte ricorrente, pur avendo dichiarato il proprio sopravvenuto disinteresse, sia gravata delle spese processuali sostenute dall’amministrazione resistente.

Il provvedimento impugnato, avente natura cautelare e temporanea, era destinato comunque a esaurire i propri effetti nel tempo, essendo stata la misura disposta per un periodo limitato di sei mesi. Tale circostanza, unitamente alla dichiarazione della ricorrente, ha reso la definizione del giudizio meramente processuale, senza alcuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione collaborativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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