Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 2510 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario del lavoro è ammesso anche davanti al giudice amministrativo quando l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al titolo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e accertata l’inottemperanza, il giudice assegna all’Amministrazione un nuovo termine per il pagamento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il Tribunale di Como, Sezione Lavoro, con sentenza n. 224/2023, ha accertato il diritto del ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’Amministrazione debitrice ed è passata in giudicato.
Non avendo il Ministero dato esecuzione al titolo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il titolo della cui ottemperanza si tratta è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione debitrice. Rispetto a tale titolo è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’Amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Su questo punto il Ministero, pur costituitosi, non ha formulato alcuna deduzione né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Il credito non risulta quindi contestato nell’an e nel quantum. Da qui la fondatezza del ricorso e la declaratoria di inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo.
Il Tribunale assegna all’Amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura del ricorrente, darà corso al pagamento compiendo gli atti necessari a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, il commissario invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Quanto al compenso, poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, esso resta compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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