Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Campania n. 2699 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato sono azionabili davanti al giudice amministrativo con l’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., purché sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina all’Amministrazione di eseguire il titolo entro un termine e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Nel giudizio di ottemperanza sono dovute solo le spese funzionali all’introduzione del giudizio stesso, non quelle di precetto, che attengono alla libera scelta del creditore di avvalersi di strumenti esecutivi diversi.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500,00 euro, oltre interessi. Il titolo è passato in giudicato.

Non essendo intervenuto l’adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo di assegnare all’Amministrazione un termine di esecuzione e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza provare l’avvenuta esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Nel caso concreto il passaggio in giudicato è attestato dalla certificazione di cancelleria, e risulta infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 per le esecuzioni forzate contro le Pubbliche Amministrazioni.

Nel merito, il Collegio ha rilevato la mancata prova dell’adempimento e la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.

È stata disposta la nomina sin d’ora del Commissario ad acta, individuato nel Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) o in un funzionario delegato. Questi, nei successivi sessanta giorni e su richiesta della ricorrente, darà corso all’adempimento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.

Il Tribunale ha poi affrontato il tema delle spese successive al giudicato. Ha precisato che, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste per spese, diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame e alla notifica della medesima e agli atti accessori, avendo titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono invece dovute le spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. cod. proc. civ., poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate, con clausola di distrazione in favore dei difensori antistatari, in complessivi 1.000,00 euro oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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