Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Lombardia n. 2512 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, senza che l’amministrazione abbia provveduto al pagamento, integra l’inottemperanza al giudicato. L’accertamento è dovuto quando il titolo esecutivo è passato in giudicato, è stato notificato e l’amministrazione, ritualmente costituita, non formula alcuna contestazione sull’an e sul quantum del credito. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina il pagamento entro un termine e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito davanti al TAR Lombardia per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.
La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’amministrazione debitrice ed era passata in giudicato. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato anzitutto il presupposto temporale del giudizio di ottemperanza. Rispetto al titolo, passato in giudicato e ritualmente notificato, era ormai decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, fissato dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente hanno dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti neppure parziali. Su questo punto il Ministero, pur costituitosi, non ha formulato alcuna deduzione né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento.
Il credito, pertanto, è rimasto non contestato nell’an e nel quantum. Questa circostanza ha reso il ricorso fondato e ne ha imposto l’accoglimento, con conseguente dichiarazione di inottemperanza del Ministero intimato.
Il Collegio ha quindi assegnato all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura e spese dell’amministrazione inadempiente, e di trasmettere alla Sezione una relazione finale sugli adempimenti.
Quanto al compenso, le funzioni commissariali sono state ritenute connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico che le assume, con la conseguenza che il relativo compenso resta compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese di lite, liquidate in euro 1000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono state distratte in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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