Progressioni verticali Università: la valutazione del colloquio resta sindacabile solo per gravi vizi (TAR Puglia n. 80 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione dei criteri di valutazione del colloquio in una procedura di progressione verticale costituisce esercizio di discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice, legittimo purché basata su criteri predeterminati, razionali e applicati uniformemente. L’eventuale sindacato del giudice amministrativo, anche in sede cautelare, è ammesso solo in presenza di disparità di trattamento, violazione della trasparenza procedimentale, manifesta irragionevolezza o errori di fatto nella valutazione delle performances dei candidati. Non integra di per sé un vizio di contraddittorietà del bando la circostanza che il colloquio sia finalizzato alla verifica della congruenza delle competenze rispetto all’Unità Organizzativa di appartenenza (art. 7 del bando) e non rispetto all’Area professionale e al posto da ricoprire (art. 8 del bando), quando il bando medesimo preveda che i vincitori resteranno incardinati presso l’Unità Operativa di originaria appartenenza.

Il Fatto

Un dipendente dell’Università del Salento ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il decreto del Direttore Generale di approvazione degli atti di una procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata a n. 3 progressioni verticali in deroga per l’Area dei Collaboratori (ex cat. C). Il ricorrente ha contestato la legittimità della valutazione operata dalla Commissione, lamentando una presunta disparità di trattamento e una contraddittorietà tra le disposizioni del bando in merito all’oggetto del colloquio. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione universitaria per resistere alla domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo infondate, ad una sommaria delibazione, le censure formulate dal ricorrente. Il Collegio ha premesso che la determinazione dei criteri di valutazione del colloquio rientra nell’ambito della discrezionalità tecnica della Commissione, il cui esercizio è sindacabile solo laddove non avvenga sulla base di criteri predeterminati, razionali e applicati uniformemente.

Con riferimento al caso concreto, il TAR ha escluso che risulti dimostrata una disparità di trattamento o una violazione della trasparenza procedimentale, né ha ravvisato profili di manifesta irragionevolezza o illogicità nella valutazione delle performances dei candidati operata dalla Commissione.

Il Tribunale ha inoltre giudicato insussistente la dedotta contraddittorietà tra l’art. 7 e l’art. 8 del bando, che descrivono in modo non identico l’oggetto della verifica del colloquio (rispettivamente, la congruenza delle competenze rispetto alle attività svolte presso l’Unità Organizzativa di appartenenza e rispetto alle attività da svolgere nell’Area professionale e nel posto da ricoprire). Tale apparente difformità è stata superata richiamando l’art. 1, ultimo capoverso, del bando, il quale ha precisato che i vincitori della procedura sarebbero rimasti incardinati presso l’Unità Operativa ove prestavano già servizio. La coincidenza tra l’Unità Organizzativa di appartenenza e quella oggetto della progressione, ha concluso il Collegio, esclude la lamentata contraddittorietà o perplessità del bando e della conseguente valutazione della Commissione. La pronuncia conferma l’ampiezza della discrezionalità tecnica riconosciuta alle commissioni di concorso in sede di valutazione dei candidati e il limitato ambito del sindacato giurisdizionale, specialmente nella fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *