Mancata impugnazione della graduatoria e improcedibilità del ricorso avverso l’esclusione dal concorso (TAR Lazio n. 11354 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, il candidato che abbia tempestivamente impugnato l’atto di esclusione ha comunque l’onere di proporre gravame avverso la graduatoria finale, notificando il ricorso ad almeno uno dei controinteressati che lo precedono in graduatoria. Tra l’atto di esclusione e l’approvazione della graduatoria finale non sussiste un rapporto di consequenzialità diretta tale da giustificare l’automatica caducazione di quest’ultima, essendo essa il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni. La mancata impugnazione della graduatoria, divenuta inoppugnabile, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso avverso l’esclusione, poiché l’eventuale accoglimento non potrebbe comunque incidere sulla posizione dei candidati utilmente collocati.
Il Fatto
La ricorrente, aspirante all’assunzione nel corpo della Polizia di Stato, impugnava la nota del 22.03.2023 con cui era stata esclusa dal corso-concorso per l’assunzione di 1188 Agenti di Polizia, nonché il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione esaminatrice per l’accertamento dei requisiti psico-attitudinali. L’Amministrazione si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dato avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha rilevato d’ufficio la questione della possibile improcedibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione della graduatoria finale, successivamente approvata e pubblicata.
Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, il TAR ha affermato che l’impugnativa dell’atto di estromissione non esime il candidato dal gravame avverso la graduatoria, da notificare ad almeno uno dei controinteressati c.d. “successivi”, escludendo che tra l’esclusione e l’approvazione della graduatoria finale possa sussistere un rapporto di consequenzialità diretta tale da legittimare l’automatica caducazione di quest’ultima.
La giurisprudenza citata è costante nel ritenere che la mancata impugnazione della graduatoria finale comporti la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione non può incidere sulla graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile. La consolidazione delle posizioni dei candidati inseriti in graduatoria preclude al ricorrente il conseguimento del bene della vita anelato.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, in ragione della definizione in rito della controversia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.