Sopravvenuta carenza di interesse per inserimento in progetto comunale (TAR Molise n. 359 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso la revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il ricorrente comunichi in giudizio l’avvenuto inserimento in un progetto comunale di accoglienza, evento che determina il venir meno dell’utilità concreta della decisione nel senso della rimozione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino pakistano, impugnava davanti al TAR Molise il provvedimento con cui il Prefetto di Campobasso aveva disposto la revoca delle misure di accoglienza in suo favore, quale ospite del Centro di accoglienza straordinaria di Campobasso. La Prefettura aveva motivato il provvedimento sulla base della percezione, nell’ultima annualità, di una retribuzione netta complessiva di € 9.200,00 derivante da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, importo superiore all’assegno sociale annuo, con conseguente ritenuta insussistenza della necessità di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015.
Il ricorrente deduceva plurimi motivi di doglianza, tra cui la violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 per carenza di motivazione, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e la violazione dell’art. 23 d.lgs. n. 142/2015. Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare monocratica, il ricorrente depositava atto con cui dichiarava di non avere più interesse alla decisione, essendo stato inserito nel Progetto del Comune di appartenenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise, rilevata la ricorrenza dei presupposti per la definizione del giudizio con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ha trattenuto la causa in decisione nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, previa comunicazione alle parti.
Il Collegio ha accertato che la dichiarazione del ricorrente circa l’avvenuto inserimento in un progetto comunale di accoglienza integra una sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale circostanza, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, determina il venir meno dell’utilità sostanziale che il ricorrente avrebbe potuto conseguire dall’eventuale annullamento del provvedimento di revoca.
L’improcedibilità per difetto sopravvenuto di interesse costituisce esito processuale conseguente alla valutazione della persistenza dell’interesse alla decisione nel momento in cui il giudice è chiamato a pronunciarsi, non rilevando in senso contrario la fondatezza delle censure prospettate, assorbite dalla declaratoria processuale.
In ragione della natura della pronuncia e delle peculiarità della vicenda, il Collegio ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio, disponendo altresì l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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