Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sicilia n. 934 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per assicurare l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Accertato il rituale esperimento dell’azione e il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro un termine congruo e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta. La nomina può avvenire d’ufficio e può cadere su un dirigente della stessa amministrazione debitrice, al quale non spetta alcun compenso, rientrando l’attività sostitutiva nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei conti non è automatica, ove il ritardo sia riconducibile all’eccezionale mole del contenzioso e alle note difficoltà di adempimento.
Il Fatto
La parte ricorrente ha agito in ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 per il servizio a tempo determinato prestato, oltre accessori, e a costituire in favore della stessa la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per un valore complessivo di € 2.500,00.
La sentenza, notificata al Ministero, era passata in giudicato senza che l’amministrazione vi desse esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione entro quindici giorni, la nomina fin d’ora di un commissario ad acta, la trasmissione degli atti alla competente Procura presso la Corte dei conti e la condanna alle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la sussistenza del presupposto oggettivo dell’azione. Trattandosi dell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, come attestato dalla certificazione versata in atti, la fattispecie rientra espressamente tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale ha poi riscontrato il rispetto dei requisiti processuali: il termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e il termine di deposito del ricorso di cui all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. È stata inoltre documentata la notificazione della sentenza al Ministero, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento del Ministero, il Collegio ha riconosciuto l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo, sia quanto alla somma liquidata, sia quanto all’adozione di ogni atto necessario a consentire il godimento della carta elettronica. Ha quindi ordinato l’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato d’ufficio, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., un commissario ad acta individuato nel direttore generale della competente Direzione generale del medesimo Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dell’Ufficio. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo l’orientamento che applica per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 anche alle altre condanne al pagamento di somme.
Il Collegio ha invece disatteso la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei conti, ritenendo ragionevole ricondurre il ritardo del Ministero all’eccezionale mole dei procedimenti concernenti il rilascio della carta e alle note difficoltà di adempimento. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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