Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 932 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il ricorrente assolve al proprio onere probatorio dimostrando l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, nonché l’inutile decorso del termine per l’adempimento. Grava allora sull’amministrazione, in forza dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato, tra cui l’avvenuta esecuzione. L’amministrazione che non deduca l’adempimento né giustifichi l’inadempimento non vince la resistenza e il ricorso va accolto, con nomina del commissario ad acta. Al commissario dirigente dello stesso Ministero non spetta alcun compenso, per il carattere onnicomprensivo della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal giudice del lavoro il riconoscimento del diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per alcuni anni scolastici, con condanna dell’amministrazione al pagamento della somma dovuta oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, ritualmente notificata, era passata in giudicato.

Poiché il Ministero non aveva spontaneamente eseguito il giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alle spese. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza. La pretesa della ricorrente si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e divenuto definitivo, ed è decorso inutilmente il termine di art. 14 d.l. n. 669/1996. Non risulta che il Ministero abbia dato esecuzione a quanto disposto in sentenza.

Il percorso argomentativo si regge sull’applicazione dell’art. 2697 cod. civ. I fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.

Su questa base, incombeva sull’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia del fatto costitutivo o l’estinzione del diritto. Il Ministero, pur regolarmente evocato, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.

Il ricorso è stato pertanto accolto. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio.

Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, poiché la nomina cade su un dirigente dello stesso Ministero e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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