Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio sul silenzio (TAR Puglia n. 268 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, l’adozione, in corso di causa, di un provvedimento espresso di rigetto dell’istanza, che non soddisfi la pretesa sostanziale del ricorrente, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., e non la cessazione della materia del contendere. La dichiarazione di improcedibilità presuppone una situazione sopravvenuta che renda certa e definitiva l’inutilità di una pronuncia di merito, avendo l’Amministrazione comunque esercitato il potere doveroso di pronunciarsi sull’istanza. La cessazione della materia del contendere, infatti, postula la piena e definitiva soddisfazione del bene della vita richiesto dal privato.
Il Fatto
Alcuni proprietari di terreni, occupati dall’Amministrazione comunale per la realizzazione di opere pubbliche in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, avevano invitato il Comune ad avviare il procedimento di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, per l’acquisizione sanante delle aree. A fronte della reiterata richiesta e dell’inerzia dell’Ente, i ricorrenti avevano proposto ricorso avverso il silenzio, ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
Nelle more del giudizio, il Comune aveva depositato una nota con cui riscontrava l’istanza, respingendola. I ricorrenti avevano quindi chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, con condanna alle spese del Comune rimasto inerte.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ravvisato la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., radicandosi la controversia sull’istanza di acquisizione sanante presentata ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.
Osserva il Collegio che l’intervenuta adozione del provvedimento espresso di diniego, successiva alla proposizione del ricorso, ha reso improcedibile il giudizio avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il ricorrente, infatti, non ha impugnato con motivi aggiunti l’atto sopravvenuto, che non gli ha attribuito il bene della vita richiesto, ma ha semplicemente fatto venir meno l’interesse ad una pronuncia che accertasse l’illegittimità dell’inerzia.
La decisione valorizza il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiamando i precedenti del Consiglio di Stato secondo cui la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo quando la parte abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, mentre la improcedibilità consegue al verificarsi di una situazione nuova che renda inutile la pronuncia del giudice. Nel caso di specie, il riscontro del Comune, ancorché tardivo, aveva integrato l’obbligo di provvedere, esaurendo la funzione del giudizio avverso il silenzio.
Nondimeno, il Collegio ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, in quanto l’inerzia aveva reso necessario il ricorso e il provvedimento era stato adottato oltre il termine di legge e comunque dopo la proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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