Obbligo raccolta porta a porta per operatori economici e deroga per impossibilità (TAR Veneto n. 1242 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di gestione associata dei rifiuti urbani, la previsione regolamentare comunale più restrittiva sopravvive all’adozione del regolamento di bacino, quando quest’ultimo sia recepito con clausola di salvezza delle prescrizioni comunali più restrittive. Ne deriva che l’art. 18 del regolamento comunale può imporre alle utenze non domestiche la raccolta differenziata mediante il sistema “porta a porta”, senza che la delibera di Giunta di organizzazione territoriale del servizio possa escluderle dall’obbligo. La deroga per effettiva e permanente impossibilità di detenere i contenitori all’interno della proprietà è rimessa al gestore del servizio, cui spetta il relativo accertamento, mentre l’onere della prova dei presupposti grava sull’utente istante. Il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione tecnica del gestore, se non per evidente illogicità o irragionevolezza.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un pubblico esercizio (una gelateria) in una frazione costiera del Comune resistente, collocato all’esterno della zona in cui il gestore ha perimetrato il servizio domiciliare. Con due note del 2025 la Veritas s.p.a., gestore del servizio di raccolta, ha subordinato la deroga all’obbligo di tenere i contenitori all’interno della proprietà alla dimostrazione dell’effettiva e permanente impossibilità di farlo, per poi rigettare l’istanza rilevando che gli spazi privati sarebbero teoricamente ricavabili nelle parti porticate dei locali.
La società ha impugnato entrambi gli atti davanti al TAR Veneto, deducendo la violazione del regolamento unico di bacino, il difetto di istruttoria, la falsità del presupposto e l’incompetenza del Comune in materia di collocazione dei contenitori stradali. Il Comune e il gestore si sono costituiti eccependo la tardività e l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza delle doglianze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso dal contraddittorio le memorie di replica depositate dalle Amministrazioni resistenti, in quanto la ricorrente non aveva prodotto alcuno scritto difensivo in vista dell’udienza di merito: difetta il presupposto applicativo dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.
Nel merito, la questione centrale è la sussistenza dell’obbligo della raccolta differenziata “porta a porta” per le utenze non domestiche. Il Tribunale osserva che il regolamento unico di bacino non impone in via generalizzata tale modalità, configurandola come modello organizzativo accanto alla raccolta stradale e a sistemi misti: il suo art. 14, comma 5, si limita a disciplinare le modalità operative del servizio, mentre il comma 13 enuncia una mera priorità di detenere i contenitori in area privata.
La fonte dell’obbligo è invece individuata nell’art. 18 del regolamento comunale, che impone agli operatori economici la raccolta domiciliare e vieta loro di usare i contenitori stradali. Tale prescrizione, più restrittiva, sopravvive al regolamento di bacino in forza della clausola di salvezza inserita dal Comune in sede di recepimento, che ha fatto salve le prescrizioni comunali più restrittive.
La delibera di Giunta che perimetra le zone servite dal sistema domiciliare non vale a escludere le attività economiche collocate fuori perimetro. Essa è atto attuativo della fonte regolamentare e non può derogarvi; va letta, in applicazione del principio di specialità e del canone di interpretazione conforme dell’atto subordinato a quello sovraordinato, come disciplina dell’organizzazione territoriale del servizio per la generalità delle utenze, senza intaccare la disciplina speciale dettata per gli operatori economici.
Quanto alla deroga per impossibilità di detenere i contenitori in area privata, il Collegio rileva che il gestore ha motivato specificamente l’insussistenza dei presupposti, valutando l’elaborato tecnico depositato e individuando soluzioni alternative nelle parti porticate. L’onere della prova dei presupposti della deroga incombe sull’istante e non è stato assolto. Non sussiste pertanto il dedotto difetto di istruttoria, né il lamentato sconfinamento di competenza, avendo il gestore accertato l’insussistenza dei presupposti e menzionato le prescrizioni comunali solo come eventuali, in caso di collocazione su suolo pubblico. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese per la peculiarità dell’assetto normativo.
Nota della Redazione
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