L’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro davanti al TAR (TAR Toscana n. 1470 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato è ammissibile davanti al giudice amministrativo anche quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, e sia decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30. Accertata la perdurante inerzia dell’amministrazione debitrice, il Tribunale ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine assegnato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il mero deposito di una prospettazione di pagamento non prova l’avvenuta esecuzione. Le spese seguono la soccombenza.

Il Fatto

Una sentenza del Tribunale di Lucca, sez. Lavoro, aveva accertato il diritto della ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti per i periodi indicati in motivazione, condannando il Ministero al pagamento di € 964,46, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

Formatosi il giudicato, la creditrice ha notificato il titolo al Ministero dell’Istruzione e del Merito e, inutilmente decorsi i termini, ha convenuto il debitore davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risultava che la sentenza ottemperanda era passata in giudicato in data antecedente alla notificazione e al deposito del ricorso, come attestato dalla cancelleria del giudice competente, e che il titolo era stato notificato al Ministero presso la sede reale.

Risultava inoltre decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, richiesto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30. Il ricorso è stato quindi dichiarato ammissibile.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che non emergeva dagli atti l’avvenuta esecuzione del giudicato. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, aveva depositato un documento recante la gestione dei prospetti per il pagamento delle sentenze relative a RPD e RIA, dal quale non era possibile desumere il pagamento delle somme spettanti alla ricorrente.

La ricorrente, con note di udienza, aveva confermato di non avere ancora ricevuto il pagamento, depositando i propri cedolini stipendiali. L’Amministrazione, presente in udienza, nulla ha eccepito in relazione a tali dichiarazioni. Il Collegio ha quindi ritenuto la causa matura per la decisione.

Su queste premesse il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, provvedendo al pagamento di € 964,46, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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