Estinzione dell’obbligazione da payback dispositivi medici 2015-2018 e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 10071 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di definizione agevolata delle controversie in materia di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, si perfeziona con il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. Tale versamento estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per le annualità indicate e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi. La regione deve accertare l’avvenuto versamento con propri provvedimenti, comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. In assenza del deposito di tale documentazione, il giudice adito non può dichiarare la cessazione della materia del contendere nei termini previsti dalla norma, ma deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il meccanismo agevolato consente il conseguimento di un bene della vita (estinzione dell’obbligazione con pagamento in misura ridotta) diverso da quello originariamente perseguito con il gravame (eliminazione dei provvedimenti impugnati senza alcun pagamento).
Il Fatto
Una società operante nel settore dei dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di provvedimenti, tra cui il decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia recante la definizione degli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, nonché i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e le relative linee guida. La società ha formulato diciassette motivi di ricorso, contestando i provvedimenti sia per vizi propri, sia per la ritenuta illegittimità della normativa primaria che disciplina il sistema del payback.
Nelle more del giudizio, il legislatore è intervenuto con l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, introducendo un meccanismo di definizione agevolata delle controversie relative al payback per le annualità 2015-2018. La società ricorrente ha aderito a tale meccanismo, versando il 25% dell’importo originariamente addebitato, e ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito il contenuto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, rilevando che la norma considera assolti gli obblighi a carico delle aziende fornitrici con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni 2015-2018.
Il Tribunale ha poi osservato che la norma attribuisce alle regioni l’onere di accertare l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali, comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio. Tale comunicazione determina la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali, con compensazione delle spese di lite. Nella fattispecie, la Regione Friuli-Venezia Giulia non aveva tuttavia provveduto a depositare la documentazione richiesta.
Ciò nondimeno, il Collegio ha ritenuto che quanto dedotto e prodotto dalla società ricorrente fosse idoneo a far venir meno il potere del Tribunale di pronunciarsi nel merito. Il versamento effettuato, infatti, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. Il Tribunale ha quindi valorizzato la circostanza che il meccanismo di definizione agevolata consente il conseguimento di un bene della vita — l’estinzione dell’obbligazione con il pagamento delle somme dovute in misura ridotta — diverso da quello cui il gravame era originariamente indirizzato, ossia l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati senza alcun pagamento.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo pronunciare la cessazione della materia del contendere in assenza del deposito della documentazione da parte della Regione. Le spese di lite sono state integralmente compensate, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso.
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Nota della Redazione
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