Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 8204 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. Una volta accertato il passaggio in giudicato del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento entro un termine perentorio. In caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora un commissario ad acta, il cui munus è intrinsecamente obbligatorio, e dispone la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza della Corte di Appello di Napoli, resa in grado di appello, con cui l’I.A.C.P. della Provincia di Benevento era stato condannato al pagamento di una somma in loro favore, oltre rivalutazione e interessi. La decisione è stata confermata dalla Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso dell’ente.

La parte ricorrente ha notificato il titolo esecutivo all’amministrazione debitrice e ne ha lamentato l’esito infruttuoso, con inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Da qui il ricorso, con richiesta di condanna al pagamento, nomina di un commissario ad acta e fissazione di una penale per l’eventuale ulteriore ritardo. L’amministrazione intimata non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che ammette l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Nel caso concreto, la sentenza azionata è stata notificata in copia conforme ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., con le modalità che la riforma ha reso sufficienti a costituire il titolo esecutivo.

Il Collegio verifica il rispetto dei termini: quello di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. Accerta altresì il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. La sentenza è passata in giudicato.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al pagamento integrale delle spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

In caso di ulteriore inottemperanza viene nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Prefetto di Benevento, con facoltà di delega, per provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sul carattere obbligatorio del munus e detta le regole per il compenso e per il deposito telematico degli atti tramite la procedura PAT. Viene inoltre disposta la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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