Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 8205 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 e segg. c.p.a., il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, costituisce presupposto di proponibilità del rimedio: prima della sua scadenza l’Amministrazione dello Stato non versa in inadempimento giuridicamente rilevante. Accertata la persistente inottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione della sentenza entro un termine e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta con facoltà di delega, ponendo a carico dell’Amministrazione inadempiente i relativi compensi. È inoltre dovuta la somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., liquidata negli interessi legali sul complessivo dovuto, decorrenti dalla notifica della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o alla scadenza del termine concesso.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docente per un determinato anno scolastico, in relazione agli incarichi di supplenza temporanea svolti, e aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di una somma, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Nonostante la notifica della pronuncia in forma esecutiva, l’Amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento dell’ulteriore somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del rimedio di ottemperanza. Ha rilevato che la ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della pronuncia azionata mediante apposita certificazione e che l’Amministrazione, costituitasi con mero atto di stile, non ha contestato l’asserito inadempimento.

Ha quindi richiamato l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, che concede alle Amministrazioni dello Stato un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La scadenza di tale termine rende esperibile il rimedio ex art. 112 e segg. c.p.a.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo azionato. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, ponendo a carico dell’Amministrazione i relativi compensi.

È stata accolta anche la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con liquidazione degli interessi legali sul complessivo dovuto, decorrenti dalla notifica della presente sentenza fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.

Quanto alle spese accessorie successive al titolo azionato, il Collegio ha precisato che sono dovute solo quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, restando escluse quelle di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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