Immobili comunali passati alle ASL: il trasferimento ex lege vale solo con vincolo di destinazione alla USL (Cass. civ. Sez. II n. 4187 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della riforma del Servizio Sanitario Nazionale, attuata con la l. n. 421 del 1992 e con il d.lgs. n. 502 del 92, alle aziende sanitarie locali dotate di personalità giuridica pubblica sono stati trasferiti il patrimonio immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della suddetta legge faceva parte del patrimonio dei comuni, nonché i beni immobili, che, alla data di entrata in vigore del citato d.lgs., facevano parte del patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali. (Rv. 677449-01)
Il Fatto
L’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa citava il Comune di Pachino, sostenendo di essere proprietaria di un immobile sito in quel Comune, pervenutole per successione tra enti dall’AUSL in forza di un decreto del Presidente della Regione siciliana del 1999, e occupato senza titolo dal Comune. Chiedeva il rilascio e il risarcimento del danno. Il Comune restava contumace. Il Tribunale rigettava le domande: qualificata l’azione come rivendicazione, l’Azienda non aveva assolto l’onere probatorio ex art. 948 c.c.
In appello il Comune si costituiva in udienza, eccependo il difetto di giurisdizione e negando ogni trasferimento: l’immobile, costruito dal Comune e sempre di sua proprietà, era stato usato per diverse finalità pubbliche, in gran parte come sede di uffici giudiziari, senza mai avere un vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali; i decreti regionali erano meramente dichiarativi. La Corte d’Appello di Catania respingeva l’eccezione di giurisdizione e condannava il Comune al rilascio sulla base dell’art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 e della legge regionale n. 30 del 1993, negando il risarcimento per mancanza di prova del danno.
Il Comune ricorreva per cassazione con quattro motivi: difetto di giurisdizione; violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 per assenza del vincolo di destinazione; violazione degli artt. 948, 823, 828 e 830 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame della difesa sull’uso dell’immobile e sulla natura dei decreti regionali; violazione dell’art. 92 c.p.c. sulle spese. L’Azienda resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. Se il giudice di primo grado ha deciso nel merito affermando implicitamente la propria giurisdizione, chi vuole contestarla deve proporre appello, anche incidentale condizionato (Cass. Sez. Un. n. 2067/2011). L’eccezione può essere riqualificata come appello incidentale (Cass. n. 24456/2020), ma deve essere contenuta in una comparsa depositata ex art. 343 c.p.c. almeno venti giorni prima dell’udienza. Il Comune si era costituito in udienza: sulla giurisdizione si è formato il giudicato.
Il secondo e il terzo motivo sono fondati. Sulla scorta di Corte cost. n. 98/1997, la Corte ricorda che la legge n. 833 del 1978 aveva creato le USL come strutture dei Comuni prive di personalità giuridica, trasferendo ai Comuni i beni degli enti ospedalieri e mutualistici disciolti con vincolo di destinazione alle USL (artt. 65 e 66) e affidando alle USL la sola gestione dei beni già comunali (art. 66, terzo comma). Con la legge n. 421 del 1992 e il d.lgs. n. 502 del 1992 le USL sono diventate aziende con personalità giuridica pubblica e hanno ricevuto, per legge, il patrimonio degli ex enti ospedalieri e mutualistici confluito nei Comuni e i beni immobili comunali con vincolo di destinazione alle USL. Sono rimasti esclusi i beni comunali soltanto affidati in gestione.
L’Azienda aveva fondato la propria pretesa proprio sul trasferimento ex lege di un bene comunale vincolato alle USL, e il Comune aveva negato questo fatto costitutivo: una mera difesa, proponibile anche in appello (Cass. n. 35042/2023). La Corte d’Appello non si è pronunciata su questo punto e ha invece applicato il testo dell’art. 5 riscritto dal d.lgs. n. 229 del 1999, che include nel patrimonio delle aziende i beni utilizzati per fini istituzionali, trascurando che l’Azienda non aveva dedotto di utilizzare l’immobile, ma lamentava di non averlo mai ricevuto in consegna. La sentenza è quindi viziata da omessa pronuncia sul presupposto negato dal Comune, cioè l’esistenza del vincolo di destinazione.
La sentenza è cassata in relazione al secondo e al terzo motivo, assorbito il quarto, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania anche per le spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 823 c.c. – Condizione giuridica del demanio pubblico
- Art. 828 c.c. – Condizione giuridica dei beni patrimoniali
- Art. 830 c.c. – Beni degli enti pubblici non territoriali
- Art. 948 c.c. – Azione di rivendicazione
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 343 c.p.c. – Modo e termine dell'appello incidentale