La prescrizione penale non elide il valore sintomatico del fatto storico nella valutazione della domanda di cittadinanza (TAR Lazio n. 12179 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana, la valutazione demandata all’Amministrazione è autonoma e distinta rispetto all’accertamento della responsabilità penale: le risultanze fattuali oggetto di una vicenda penale possono essere valutate negativamente anche a prescindere dagli esiti processuali. Il fatto storico penalmente rilevante conserva valore sintomatico ai fini del diniego, indipendentemente dall’intervenuta prescrizione dei reati, la quale non elide la rilevanza amministrativa del comportamento. Integra altresì elemento negativo la dichiarazione mendace resa nella domanda ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 circa l’esistenza di procedimenti penali pendenti. L’indebito utilizzo di carta di credito, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 493-ter cod. pen., rientra astrattamente tra i reati automaticamente ostativi ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91/1992, attesa la pena edittale superiore nel massimo a tre anni.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2021, con cui era stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. L’Amministrazione aveva fondato il diniego sulla pendenza di due procedimenti penali — per riciclaggio e per utilizzo di carta di credito di terza persona — e sulla mancata indicazione di tali procedimenti nella domanda, integrante dichiarazione mendace. La ricorrente deduceva la violazione della norma citata e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché figure sintomatiche dell’eccesso di potere, lamentando che l’Amministrazione non avesse considerato la sua buona fede.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, valorizzando in via dirimente la circostanza che la ricorrente fosse stata imputata in due procedimenti per riciclaggio e per utilizzo di carta di credito di una terza persona, nonché l’omessa comunicazione di tali procedimenti nella domanda, integrante dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000.
La sentenza richiama l’orientamento del Tribunale secondo cui le valutazioni volte all’accertamento della responsabilità penale si pongono su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la conseguente possibilità di valutarne negativamente le risultanze anche a prescindere dagli esiti processuali (tra le varie, TAR Lazio, sez. I-ter, n. 10323/2021 e n. 3345/2020). Il comportamento delittuoso rimane valutabile come fatto storico, indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme, e può giustificare il diniego.
Quanto alla fattispecie contestata, la Corte evidenzia che l’indebito utilizzo di carta di credito — già previsto dall’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 231/2007 e ora confluito nell’art. 493-ter cod. pen. — stabilisce una pena detentiva superiore nel massimo edittale a tre anni, sicché rientra astrattamente tra i reati automaticamente ostativi ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91/1992.
In relazione alla prescrizione dei reati, intervenuta nel 2022, il Tribunale osserva che essa è stata accertata successivamente all’adozione del provvedimento gravato e che, comunque, l’Amministrazione è chiamata a considerare il fatto storico per il suo valore sintomatico, in disparte gli effetti della riabilitazione sul piano strettamente penale. Resta salva la possibilità per la ricorrente di presentare una nuova domanda, valorizzando la circostanza sopravvenuta. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.