Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1297 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, rientrando esse tra i provvedimenti indicati dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Esperita ritualmente l’azione, l’affermato e non contestato inadempimento della P.A. integra l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo, poiché i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Nel caso di persistente inottemperanza il giudice amministrativo nomina, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., un commissario ad acta; se questi è dirigente della stessa amministrazione resistente, non ha diritto ad alcun compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli la carta elettronica del docente, per complessivi € 1.500,00, oltre interessi legali, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva e non impugnata nei termini, come attestato dalla cancelleria.
Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito. Il ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento e la decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della P.A., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e il pagamento di interessi a titolo di astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la riconducibilità del titolo alla categoria di provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza: si tratta di sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
È stato poi riscontrato il rispetto del termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello per il deposito del ricorso fissato dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.. Quanto all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30 del 1997, è stata documentata l’avvenuta notificazione della sentenza al Ministero resistente.
Nel merito, l’esercizio dell’azione di ottemperanza e il perdurante inadempimento dell’Amministrazione — che non ha contestato il titolo né comprovato il pagamento — fondano l’obbligo di dare esecuzione. Il Collegio ha richiamato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., ordinando l’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.
La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è stata respinta: il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali è fatto notorio, imputabile all’improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione, suscettibile di incidere sulle capacità organizzative del Ministero.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega, senza diritto ad alcun compenso. Il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208 del 2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Nota della Redazione
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