Conversione del permesso di soggiorno stagionale senza termine decadenziale (TAR Sicilia n. 1300 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, l’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 non stabilisce alcun termine entro cui la richiesta deve essere presentata, né sanziona con l’irricevibilità l’istanza avanzata dopo la scadenza del titolo di soggiorno cui si riferisce. Le uniche condizioni richieste sono di ordine sostanziale: lo svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, l’esistenza di un’offerta di contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, e il rispetto delle quote di cui all’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998. Il dato formale della tempestività dell’istanza e la vigenza del titolo da convertire assumono carattere recessivo rispetto alla valutazione prospettica sulla congruità e stabilità delle future fonti di sostentamento del richiedente.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello unico per l’immigrazione della Regione ha respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato, nonché il presupposto preavviso di rigetto. Il diniego si fondava sulla circostanza che l’istanza era stata presentata dopo la scadenza del titolo di soggiorno da convertire.

Avverso tali atti il ricorrente ha proposto ricorso articolando tre motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, sul difetto di istruttoria e sulla mancata valutazione delle osservazioni presentate in sede procedimentale. Le amministrazioni intimate si sono costituite con comparsa di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso muovendo dalla ricostruzione della fattispecie normativa. L’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 disciplina la conversione del titolo di soggiorno senza prevedere alcun termine per la relativa richiesta, né ipotesi di irricevibilità legata alla scadenza del permesso da convertire.

Il Giudice ha richiamato la sentenza della Sezione IV del 21 luglio 2025, n. 2352, che individua i soli requisiti necessari: l’aver svolto regolare attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi, la sussistenza di un’offerta di contratto di lavoro subordinato e il rispetto delle quote di conversione. Ne deriva che la vigenza del titolo al momento dell’istanza non costituisce condizione di ammissibilità.

In questa prospettiva la Sezione ha valorizzato la ratio legis: ciò che assume rilievo preponderante è la valutazione prospettica dell’amministrazione sulla congruità e stabilità delle future fonti di sostentamento. Rispetto a tali presupposti sostanziali il dato formale della tempestività dell’istanza resta recessivo. Il superamento del termine di validità del permesso non può, quindi, da solo, precludere la conversione.

Il Collegio ha inoltre rilevato che l’amministrazione non ha dato alcun segno di aver eseguito il remand disposto con la precedente ordinanza cautelare, il che avrebbe potuto comportare l’improcedibilità del ricorso. Nel merito il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna delle amministrazioni resistenti alle spese, liquidate in via equitativa. Stante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento è stato posto a favore del pertinente capitolo del bilancio della Giustizia amministrativa, con rinvio a separato decreto per la liquidazione dei compensi al difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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