Termine deposito memoria, ore 12 dell’ultimo giorno e inutilizzabilità (TAR Lombardia n. 1325 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 119, comma 2, cod. proc. amm., integrati dall’art. 4 dell’Allegato 2 al cod. proc. amm., il deposito telematico degli atti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo. Ne consegue che la memoria finale depositata oltre le ore 12:00 del termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza è tardiva e, trattandosi di termine perentorio, inutilizzabile. La valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o abnormità, non essendo ammesso un sindacato sostitutivo. Parimenti, il punteggio numerico assegnato ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica integra sufficiente motivazione quando la lex specialis predetermini i criteri con adeguato grado di dettaglio.

Il Fatto

Una cooperativa sociale, terza classificata nella graduatoria del Lotto 2 di una procedura aperta per l’affidamento di servizi di assistenza educativa scolastica e domiciliare, impugna l’aggiudicazione disposta dalla stazione unica appaltante in favore della prima classificata. La gara, indetta ai sensi dell’art. 71 del d. lg. n. 36 del 2023 e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedeva un’offerta tecnica da 80 punti e un’offerta economica da 20 punti.

La ricorrente deduce l’illegittimità dell’aggiudicazione sotto molteplici profili: l’inadeguatezza dell’offerta economica dell’aggiudicataria, la falsa applicazione dei criteri di valutazione del Disciplinare e l’eccesso di potere per disparità di trattamento. Esperita con esito positivo la domanda ostensiva ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., la ricorrente propone motivi aggiunti avverso gli atti di gara.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di tardività della memoria depositata dall’Azienda Speciale Retesalute il 24 marzo 2025 alle ore 13:03. Il Tribunale la ritiene fondata. Il termine di quindici giorni liberi per la memoria finale, stabilito dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 119, comma 2, cod. proc. amm., va coordinato con l’art. 4 dell’Allegato 2, secondo cui il deposito telematico effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo. Essendo il termine perentorio, la memoria tardiva è inutilizzabile.

Sul merito, il Tribunale respinge entrambi i gravami. Quanto alla dedotta inadeguatezza dell’offerta economica, rileva anzitutto che il maggiore ribasso non è riferibile all’aggiudicataria ma a un’altra concorrente; inoltre l’art. 23 del Disciplinare imponeva la verifica di congruità solo al superamento della soglia dei quattro quinti, condizione non verificatasi. La stazione appaltante ha comunque svolto la verifica di anomalia, esitata in senso positivo.

Il Collegio ribadisce che il giudizio di anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo, e costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità. La ricorrente non ha dimostrato in concreto l’incongruità del costo del lavoro, fondando le censure su stime associative anziché sulle tabelle ministeriali e senza considerare l’organizzazione della singola impresa.

Quanto ai punteggi tecnici relativi ai criteri A.4, C.1 e C.2, il Tribunale osserva che la lex specialis predetermina criteri dettagliati, sicché il punteggio numerico integra di per sé sufficiente motivazione. Il distacco tra le offerte di ricorrente e aggiudicataria è minimo e le contestazioni si risolvono in prospettazioni soggettive, volte a sollecitare un inammissibile sindacato sostitutivo.

La censura relativa all’offerta della seconda classificata è assorbita, non potendo la ricorrente conseguire l’aggiudicazione per l’essersi consolidata la posizione della prima graduata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *