Improcedibile il ricorso sul sostegno per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Campania n. 1507 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso volto al riconoscimento del diritto di un alunno con handicap grave ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per l’intero orario scolastico e per l’intero ciclo è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’anno scolastico cui esso si riferiva sia ormai concluso e non sia più conseguibile alcuna utilità, anche solo strumentale o morale, dall’eventuale accoglimento. Il giudice amministrativo non può, inoltre, pronunciarsi sul riconoscimento del sostegno integrale per l’intero ciclo scolastico, poiché ciò implicherebbe l’esercizio di poteri amministrativi non ancora attivati. La parte resistente estranea alla lite va estromessa dal giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su un minore in situazione di handicap grave, impugnava la nota con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto frequentato dal figlio comunicava l’assegnazione delle ore di sostegno per l’anno scolastico 2023-2024. Chiedeva l’annullamento di tale provvedimento e il riconoscimento del diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto uno/uno per tutta la durata dell’orario scolastico e per l’intero ciclo.
La Sezione, con ordinanza cautelare del novembre 2023, aveva respinto la domanda incidentale, ritenendo il ricorso non sostenuto da sufficiente fumus di fondatezza. All’udienza pubblica il Tribunale avvertiva le parti della possibile improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, essendo ormai concluso l’anno scolastico cui il ricorso si riferiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale ha disposto l’estromissione dal giudizio del Circolo Didattico indicato in ricorso come parte resistente, risultato estraneo alla lite. Dalla documentazione emergeva infatti che il minore non aveva mai frequentato quell’Istituto, essendo stata erroneamente indicata la parte resistente.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il ricorso era divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La domanda si riferiva all’anno scolastico 2023-2024, ormai concluso, con la conseguente impossibilità di conseguire alcuna utilità, anche solo strumentale o morale, dall’eventuale accoglimento. L’avviso alle parti era stato ritualmente dato ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
Il Tribunale ha inoltre escluso la possibilità di accogliere la domanda di riconoscimento del sostegno scolastico cd. “integrale” per l’intero ciclo scolastico. Una pronuncia di tal genere implicherebbe, infatti, l’esercizio di poteri amministrativi non ancora esercitati, precluso al giudice amministrativo.
Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate tra le parti, in ragione della natura in rito della decisione. Ha inoltre ordinato l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute, ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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