Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2211 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, ricorrendone i presupposti, fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nonché nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996 costituisce condizione di proponibilità dell’azione.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento n. 984/2025, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato al pagamento della somma di euro 3.469,67, oltre interessi, a titolo di indennità per ferie non godute. Ha chiesto l’ordine di esecuzione e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. La causa è stata posta in decisione all’udienza camerale dell’8 aprile 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso, richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso di specie la pretesa si fonda sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla cancelleria in data 27.10.2025.

Il Tribunale ha poi accertato il rispetto degli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. In particolare, è stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996: la sentenza è stata notificata all’amministrazione il 15.11.2025 e il ricorso è stato notificato e depositato nella stessa data.

Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è stato accolto nel merito, con ordine di dare esecuzione alla sentenza mediante accreditamento della somma spettante, oltre interessi, entro il termine di sessanta giorni.

È stata altresì accolta la domanda di fissazione della penalità di mora, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. Il Collegio ha escluso che l’applicazione della penalità potesse determinare un effetto manifestamente iniquo, rilevando che l’inadempimento si era protratto senza giustificazione, che i comportamenti imposti non presentavano particolare complessità e che l’Ente, pur costituitosi, non aveva rappresentato ragioni ostative. La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, per ogni giorno di ulteriore ritardo, con decorrenza dalla notificazione della pronuncia fino all’integrale adempimento.

Decorso il termine di sessanta giorni per l’adempimento spontaneo, si attiva l’intervento sostitutivo del commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore Generale competente, con facoltà di delega, che provvederà su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *