Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2213 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, ricorrendone i presupposti, applica la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ritardo. La nomina del commissario ad acta è giustificata quando l’inadempimento si protrae senza giustificazione e le prestazioni imposte dal titolo non presentano particolare complessità. Il principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale esclude il compenso ulteriore per l’organo che eserciti il mandato sostitutivo.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento n. 274/2025, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato all’accreditamento in suo favore della somma di euro 2.500,00 a titolo di carta del docente.

Il passaggio in giudicato della sentenza è stato attestato dalla cancelleria. L’amministrazione non ha provveduto all’adempimento spontaneo, così la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato e la condanna della controparte al pagamento delle penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità dello strumento. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata; nel caso di specie la pretesa si fonda sulla sentenza dell’Autorità giudiziaria ordinaria di Agrigento, il cui passaggio in giudicato è stato certificato dalla competente cancelleria.

Il Tribunale ha poi riscontrato il rispetto degli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. È stato osservato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo all’amministrazione, e il ricorso risulta notificato e depositato successivamente.

Preso atto dell’inadempimento del Ministero, il ricorso è stato accolto nel merito. È stato quindi impartito l’ordine di dare esecuzione alla sentenza mediante l’accreditamento della somma spettante a titolo di carta del docente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della pronuncia, se anteriore.

È stata parimenti accolta la domanda di fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. Il Collegio ha escluso che l’applicazione della penalità produca un effetto manifestamente iniquo, poiché l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, gli obblighi imposti dal titolo non presentano particolare complessità e l’ente debitore non ha addotto ragioni ostative. La penalità di mora è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessiva dovuta, per ogni giorno di ulteriore ritardo, con decorrenza dalla notificazione della sentenza fino all’integrale adempimento.

Decorso il termine assegnato, si attiva l’intervento sostitutivo del commissario ad acta, nominato nel Direttore Generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto del carattere seriale della materia e del non elevato livello di complessità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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