Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 1680 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale del giudice ordinario, passato in giudicato, ha valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amministrativo. L’azione di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma solo funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice accerta l’inottemperanza, assegna un termine per il pagamento e nomina il commissario ad acta per il caso di inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, con le sentenze n. 70 del 2025 e n. 434 del 2025, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al difensore distrattario delle parti ricorrenti la somma complessiva di euro 1.995,94 a titolo di compensi professionali. Le sentenze sono passate in giudicato e sono state ritualmente notificate.

L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dai titoli. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione ai giudicati, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio osserva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amministrativo.

Il giudice amministrativo precisa la natura del proprio intervento. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.

Ne deriva che l’entità delle somme calcolate da parte ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Il capitale residuo e gli interessi andranno verificati nella loro esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati negli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio rileva che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti che le obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza dell’Ente resistente e assegnazione di un termine di novanta giorni per il pagamento delle somme, degli accessori e degli interessi maturati, nei limiti indicati. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali, senza compenso. L’Amministrazione è condannata alle spese, liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. n. 55/2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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