Cessata la materia del contendere per pagamento intervenuto nel giudizio di ottemperanza (TAR Abruzzo n. 71 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza è ammissibile se la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è stata notificata al Ministero presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni ed è passata in giudicato. La condizione di procedibilità di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996 è soddisfatta quando, alla data di notifica del ricorso, sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Nel merito, l’avvenuto pagamento del credito accertato con sentenza definitiva, non contestato dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere. L’amministrazione che adempie solo dopo la notifica del ricorso per ottemperanza è condannata alle spese di lite, che seguono la soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente agiva per l’esecuzione della sentenza n. 189/2024 del Tribunale di Teramo, sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, consistente nella Carta Elettronica del Docente del valore nominale di euro 500,00 annui, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare ogni atto necessario per consentirne il godimento.
Il Ministero si costituiva in giudizio e depositava documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo liquidato dal giudicato, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. La ricorrente non contestava l’esattezza dell’adempimento, ma insisteva per la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, rilevando che la sentenza di cui era chiesta l’esecuzione era stata notificata il 7 marzo 2024 al Ministero presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni, ed era passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Teramo del 16 aprile 2025.
Quanto alla condizione di procedibilità prevista dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, il Collegio ne ha accertato la sussistenza, essendo decorso, alla data di notifica del ricorso, il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Nel merito, il ricorso era fondato, poiché il credito vantato, accertato con sentenza definitiva, alla data del deposito non risultava ancora soddisfatto. Nel corso del giudizio, tuttavia, il Ministero aveva provveduto al pagamento di quanto liquidato dal giudicato e la ricorrente non aveva mosso contestazioni sull’esattezza dell’adempimento, limitandosi a insistere per la condanna alle spese.
Il Collegio ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, in favore del difensore dichiaratosi antistatario, in quanto la parte intimata aveva provveduto a dare esecuzione al giudicato solo dopo la notifica del ricorso per ottemperanza.
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Nota della Redazione
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