Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 1211 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione. Il ricorso è fondato quando la pretesa è sorretta da idonea documentazione e il titolo ha valore ed efficacia di giudicato. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento. L’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione quanto a capitale residuo e interessi, dei quali va verificata l’esatta misura secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, va assegnato all’amministrazione un termine per adempiere e, per il caso di inerzia, nominato il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato. L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice ha dunque proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il collegio accoglie il ricorso. La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Il giudice precisa la natura del giudizio. L’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Da qui una conseguenza rilevante per l’amministrazione. L’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante quanto al capitale residuo e agli interessi. Di questi ultimi andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il collegio rileva inoltre che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso va pertanto accolto, previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti fissati. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore. L’attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso. L’amministrazione è condannata alle spese, distratte a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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