Linee guida ISS superate: appello improcedibile per carenza di interesse (Cons. Stato n. 5908 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’appello proposto avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di linee guida non più in vigore va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non produrrebbe alcun effetto utile all’appellante, rimanendo comunque in vigore la versione aggiornata delle raccomandazioni. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 24 del 2017, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle raccomandazioni delle linee guida pubblicate e integrate nel Sistema nazionale per le linee guida, salve le specificità del caso concreto. L’intervenuta sostituzione dell’atto rende superfluo ogni ulteriore esame, anche in applicazione del principio della ragione più liquida, che consente di assorbire censure ed eccezioni.

Il Fatto

Alcune associazioni di pazienti e familiari e un esperto hanno impugnato davanti al TAR Lazio le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità per la diagnosi e il trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti, pubblicate nell’ottobre 2023. I ricorrenti lamentavano la mancata partecipazione delle associazioni dei pazienti al panel di esperti e uno sviamento di potere, per la focalizzazione sulla terapia farmacologica a scapito di quella comportamentale.

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando un precedente parere del Consiglio di Stato reso su un ricorso straordinario tra le stesse parti, e rilevando la mancata impugnazione del bando di selezione dei componenti del panel e del manuale metodologico dell’Istituto. Proposto appello, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 14 maggio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che le linee guida impugnate, risalenti all’ottobre 2023, non sono più in vigore, essendo state sostituite da una versione aggiornata nell’ottobre 2025. La circostanza emerge dalle stesse difese e dai documenti prodotti dagli appellanti, che hanno diffusamente censurato la nuova edizione delle raccomandazioni.

Da qui la conseguenza decisiva: l’annullamento dell’atto originariamente impugnato non produrrebbe alcun effetto utile agli appellanti, poiché rimarrebbero in ogni caso in vigore le linee guida sopravvenute. L’interesse alla decisione, che deve sussistere al momento della pronuncia, è dunque venuto meno.

La Sezione richiama il quadro normativo di riferimento, segnatamente l’art. 5, comma 1, della legge n. 24 del 2017, che impone agli esercenti le professioni sanitarie di attenersi alle raccomandazioni delle linee guida, salve le specificità del caso concreto, e il successivo comma 3, che disciplina l’integrazione delle linee guida nel Sistema nazionale per le linee guida e la verifica di conformità metodologica affidata all’Istituto.

Su questa base, il Collegio ritiene che ogni ulteriore censura ed eccezione resti assorbita. Il principio della ragione più liquida consente di definire il giudizio sulla questione di rito, senza esaminare i motivi di merito riproposti e le eccezioni di controparte sull’ammissibilità dell’appello.

L’appello è pertanto dichiarato improcedibile. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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