Inottemperanza al giudicato parziale per la retribuzione professionale docenti (TAR Calabria n. 549 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato solo per la parte del giudicato rimasta effettivamente ineseguita. Quando l’amministrazione dimostra con documentazione l’integrale soddisfazione del credito riconosciuto con una delle sentenze azionate, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella pronuncia. Per la parte del giudicato ancora inadempiuta il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione entro un termine perentorio e, in caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza per l’esecuzione di due sentenze del giudice del lavoro, entrambe notificate, passate in giudicato e assistite dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La prima pronuncia aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015; la seconda aveva riconosciuto la retribuzione professionale docenti ex art. 7 del CCNL del 31.08.1999, con condanna del Ministero al pagamento di una somma determinata, oltre rivalutazione e interessi.
L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma. In corso di causa la ricorrente ha prodotto una nota ministeriale che attestava l’accredito sul borsellino elettronico dell’importo relativo alla prima sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato separatamente le due obbligazioni portate dal giudicato. Quanto alla sentenza concernente la carta del docente, la documentazione versata in atti ha comprovato l’avvenuta erogazione tramite accredito del voucher nel borsellino elettronico, gestito dalla società informatica incaricata. Il credito è stato quindi materialmente soddisfatto e per tale parte la materia del contendere è venuta meno.
La cessazione della materia del contendere presuppone, secondo la giurisprudenza amministrativa, la prova dell’effettiva soddisfazione dell’interesse sostanziale della parte, non la semplice allegazione dell’amministrazione. Nel caso concreto questa prova è stata fornita dalla stessa ricorrente, con la nota del competente ufficio ministeriale che attestava la data dell’accredito. La declaratoria di cessazione opera dunque limitatamente a quella pronuncia, senza travolgere l’altra domanda.
Con riguardo alla sentenza sulla retribuzione professionale docenti, il Collegio ha rilevato che né la documentazione in atti né le difese svolte dall’amministrazione dimostrano l’avvenuto pagamento dell’importo oggetto di condanna. L’obbligazione nascente dal giudicato resta pertanto inadempiuta e integra la fattispecie di inottemperanza censurata dal ricorso.
Il ricorso è stato quindi accolto in parte. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per il caso di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, incaricato di provvedere su istanza di parte attestante il perdurante inadempimento, a carico e spese dell’amministrazione.
Il Collegio ha inoltre delegato il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine concesso, ha previsto che il Commissario invii una relazione finale sugli adempimenti realizzati e ha liquidato le spese secondo il criterio della soccombenza, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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